Sentenza n.106 - deposito 17 2006


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari) promosso dalla Provincia autonoma di Trento


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni censurate attribuiscono ad un organo statale (Ministero delle politiche agricole e forestali) l'accertamento delle violazioni (previste dall'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 poste in essere dai produttori e degli organismi, tra cui anche gli stessi consorzi di tutela, che svolgono vigilanza a garanzia dei consumatori in materia di utilizzo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (artt. 9 e 10), e la conseguente potestà sanzionatoria (art. 11).


Motivi del ricorso


Violazione dell'art. 117, comma 4, della Costituzione, poiché le materie agricoltura e commercio rientrano nella competenza legislativa residuale e dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. Violazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale che attribuiscono alle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela su enti, consorzi, istituti e organizzazioni locali operanti nel loro territorio in materia di agricoltura e zootecnia, limitandosi a riservare allo Stato il potere sanzionatorio in materia di repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari.


Decisione della Corte


L'attribuzione allo Stato del potere di irrogare le sanzioni previste dalla legislazione statale non contrasta con la Costituzione, ma risponde all'esigenza di uniformità espressa dall'art. 118, comma primo, della Costituzione: il carattere accessorio della potestà di disciplinare le sanzioni rispetto alla materia cui le sanzioni si riferiscono implica, ove la potestà in questione spetti allo Stato, la compresenza di una pluralità di materie, talune delle quali spettanti alla competenza dello Stato, e comunque l'esigenza di una disciplina uniforme che solo il legislatore statale è in grado di assicurare (63/2006). Ritiene infondata la censura relativa all'art. 11. Ritiene infondate anche le censure mosse agli articoli 9 e 10: la locuzione “accertamento delle violazioni”, utilizzata nelle norme impugnate riserva alla competenza esclusiva del Ministero soltanto l'esito finale dell'attività di vigilanza, e cioè soltanto il potere di qualificare come “violazione” comportamenti accertati dagli organi preposti alla vigilanza, ma non implica la competenza ministeriale esclusiva in ordine alle attività di vigilanza. Gli articoli 9 e 10 consentono anche allo Stato l'esercizio dell'attività di vigilanza, ma non ne espropriano Regioni e Province autonome, mentre riservano- allo Stato il potere di qualificare come “violazione” i comportamenti accertati in sede di vigilanza e di irrogare le relative sanzioni.


Dichiarazione:


Dichiara infondate le questioni.