Sentenza n.105 - deposito 17 2006

Sicurezza urbana


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 7, lettere e) ed f), della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge regionale prevede l'istituzione del Comitato scientifico regionale permanente per le politiche della sicurezza e della legalità, quale organo di consulenza della Giunta regionale (art. 6), che provvede, tra l'altro, a presentare alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato della sicurezza del territorio della Regione (art. 7, lett. e) e a svolgere attività di studio e ricerca di sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale e dell'Unione Europea (art. 7, lett. f).


Motivi del ricorso


Le norme impugnate, anche per la genericità ed ampiezza della loro portata, esulano dalla competenza regionale residuale in materia di polizia amministrativa locale ed afferiscono alle funzioni di prevenzione e repressione delle condotte criminose, proprie della materia della sicurezza pubblica, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione).


Decisione della Corte


Il “Comitato scientifico regionale permanente per le politiche della sicurezza e della legalità”, svolge una funzione prevalentemente consultiva nei confronti della Giunta regionale. Le funzioni ad esso attribuite non ledono la competenza legislativa statale poiché non sono riconducibili alla materia della “sicurezza pubblica”, già definita dalle sentenze della Corte costituzionale 407/2002 e 313/2003, rispetto alla quale, già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la riserva statale riguardava le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica e psichica delle persone ed ogni altro bene che assume prioritaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento (vedi sentenza 290/2001).


Dichiarazione:


Dichiara infondata la questione.