Sentenza n.227 - deposito 16 2004

Rifiuti - potere sostitutivo delle Regioni e delle Province


Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera i); 3, comma 1, lettera l); 11, commi 13 e 14; 12, commi 7 e 8, della legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge regionale disciplina la gestione e la riduzione dei rifiuti, definisce le competenze di programmazione e di gestione mantenute a livello regionale o attribuite a livello provinciale e comunale, prevedendo raccordi e forme di coordinamento (articoli 2-7); delinea il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Le disposizioni censurate prevedono, per l'ipotesi di inadempienza nell'esercizio delle funzioni amministrative, l'esercizio da parte della Regione del potere sostitutivo nei confronti delle province e l'esercizio di analogo potere da parte delle province nei confronti degli enti locali prevedendo anche la nomina di commissari ad acta.


Motivi del ricorso


Dall'art. 120, comma secondo, della Costituzione risulta che solo lo Stato può esercitare poteri sostitutivi. Le disposizioni censurate contrastano inoltre con l'art. 114 Cost. sulla pariordinazione degli enti territoriali; con l'art. 117, secondo comma, lettera p), che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa agli organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.


Decisione della Corte


L'art. 120 Cost. non preclude la possibilità che la legge regionale preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali o di altro livello di governo nel caso di inerzia o inadempimento da parte dell'ente ordinariamente competente. Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, occorre che: le relative ipotesi di esercizio siano previste e disciplinate dalla legge; per il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an, non necessariamente nel quid e nel quomodo; l'esercizio del potere deve essere affidato ad un organo di governo della Regione o deve svolgersi in base ad una decisione di questo, in quanto l'intervento sostitutivo incide sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito; sul piano procedurale, l'ente sostituito deve potere interloquire con gli organi preposti alla sostituzione e deve poter evitare la sostituzione attraverso autonomo adempimento (sentenze 313/2003; 43, 69-73, 112, 172 e 173 del 2004; riguardo all'ultimo aspetto, cfr. sentenza n. 419/1995; 153/1986 e 53/2003). Il potere di agire in sostituzione spetta all'organo provinciale di governo che risulta competente secondo le norme legislative e statutarie che definiscono l'organizzazione dell'ente. Le disposizioni censurate rispettano i principi elaborati dalla Corte in tema di esercizio del potere sostitutivo.


Dichiarazione:


Dichiara non fondate la questione di legittimità costituzionale.