Sentenza n.103 - deposito 17 2006

Inquinamento elettromagnetico


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5, e 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 in tema di inquinamento elettromagnetico, e degli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 recante modifiche alla l.r. 45/2004


Contenuto delle disposizioni impugnate


Motivi del ricorso e decisione della Corte



L'art. 7, comma 3, della l.r. 45/2004 prevede un divieto generalizzato di localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva, a prescindere dal raggiungimento dei valori-soglia di esposizione. Il Governo ritiene la disposizione illegittima in quanto non si riferisce solo al territorio regionale, ma prevede una preventiva e astratta preclusione alla localizzazione degli impianti. Gli articoli 9, 11, 12, 15, comma 3, sono stati impugnati nelle parti in cui presentano, sotto diversi profili, aspetti di collegamento con l'art. 7, comma 3. In seguito alla proposizione del ricorso del Governo, l'art. 7, comma 3, della l.r. 45/2004 è stato abrogato dall'art. 68 della l.r. 6/2005; la Corte ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente all'art. 7, comma 3 e alle altre norme che con esso presentavano aspetti di collegamento (artt. 9, 11, 12, e 15, comma 3).



L'art. 17, comma 7, dispone che in caso di delocalizzazione, l'autorizzazione per gli impianti è concessa ad almeno 500 mt. dai centri abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo Codice della strada, dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari. Il Governo ritiene illegittima la disposizione perché detta vincoli di natura generica e operanti per insediamenti posti anche al di fuori dei centri abitati, in contrasto con i principi fondamentali sul risanamento degli elettrodotti, stabiliti dall'art. 9 della l. 36/2001, che richiama i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di competenza statale. L'art. 17, comma 7, della l.r. 45/2004 è stato abrogato dall'art. 6 della l.r. 11/2005; la Corte dichiara pertanto cessata la materia dal contendere.



L'art. 16, comma 5, della l.r. 45/2004, modificato dall'art. 5, comma 3, della l.r. 11/2005, stabilisce che nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è condizionato alla sussistenza di particolari condizioni (viene esaminato con la censura relativa all'art. 5 della l.r. 11/2005).



L'art. 2, comma 5, della l.r. 11/2005, ha aggiunto all'art. 2 della l.r. 45/2004 il comma 1-bis, il quale stabilisce che la Regione prescrive ed incentiva i gestori all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv. Secondo il Governo, la disposizione, laddove prevede che i gestori adottano le tecnologie volute dalla Regione, che agirebbe unilateralmente, senza alcuna verifica in ordine alla compatibilità delle tecnologie con le esigenze unitarie della rete, contrasta con quanto previsto dalla l. 239/2004, che assegna alla competenza statale la elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica nazionale e anche le funzioni relative alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia. La Corte osserva che compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), la fissazione delle soglie di esposizione a campi elettromagnetici, e dunque la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità limitatamente ai valori di campo, mentre spetta alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti di comunicazione e quindi l' indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti stessi. Detti criteri devono, però, rispettare le esigenze della pianificazione nazionale di settore e non devono impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti (336/2005 e 307/2003). Nella trasmissione e distribuzione dell'energia sussistono esigenze di unitarietà nella determinazione dei criteri tecnici che non ammettono interferenze da parte delle Regioni per effetto di autonome previsioni legislative, come quella in esame, che, imponendo ai gestori che operano a livello regionale l'uso di distinte tecnologie, eventualmente anche diverse da quelle previste dalla legge statale, possono produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione delle energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico (336/2005). Solo allo Stato compete la prescrizione dell'utilizzo di determinate tecnologie, sia al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e di promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento, sia al fine di assicurare unitarietà e uniformità alla rete nazionale



L'art. 4 della l.r. 11/2005 modifica i commi 1, 2 e 8 dell'art. 11 della legge 45/2004, recanti disposizioni sulla autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile. Secondo il Governo, la disposizione contiene norme relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di comunicazione elettronica, contrastanti con le esigenze di unitarietà sottese alle disposizioni statali che disciplinano quel procedimento (art. 87 d.lgs. 259/2003). Osserva la Corte che la disposizione si limita a disciplinare i criteri di localizzazione degli impianti: la Regione ha tramite essa esercitato la propria competenza legislativa, che comprende la determinazione dei criteri localizzativi e degli standard urbanistici afferenti all'uso del proprio territorio, nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e in modo da non impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti stessi (307/2003).



L'art. 5, comma 3, della l.r. 11/ 2005 modifica l'art. 16, comma 5, della legge 45/2004 e prevede che il parere favorevole della Regione sulla installazione di elettrodotti in zone del territorio regionale soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali o dagli strumenti urbanistici è subordinato alla condizione che l'elettrodotto, o parte di esso, corra in cavo sotterraneo. Il Governo ravvisa lesione della competenza legislativa dello Stato in materia di tutela dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost). Osserva la Corte che la disposizione non prevede alcun nuovo vincolo, ma solo una modalità di costruzione dell'elettrodotto su zone già soggette a vincoli statali o regionali, quindi una prescrizione di dettaglio attinente al governo e all'uso del territorio, rientrante nella potestà legislativa concorrente regionale.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della l.r. Abruzzo 11/2005, nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv; dichiara l' infondatezza o la cessazione della materia del contendere riguardo alle altre questioni.