Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, lettere b) e d), e 3, comma 4, della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge regionale censurata attribuisce alla programmazione regionale sia l'istituzione ed il finanziamento di scuole di eccellenza e di master (art. 2, comma 2, lettera b)) sia gli accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati (art. 2, comma 2, lettera d)); prevede che i docenti universitari che compongono il comitato di indirizzo e programmazione non possano ricoprire le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di Facoltà o altri incarichi di direzione accademica (art. 3, comma 4).
Motivi del ricorso
Le disposizioni censurate incidono sulla competenza legislativa e regolamentare affidata in via esclusiva allo Stato dagli articoli 33, comma sesto, e 117, comma secondo, lett. n), della Costituzione, comprensiva tra l'altro della disciplina dei percorsi formativi e dei relativi titoli di studio, della programmazione universitaria e dello stato giuridico del personale docente e non docente. L'art. 2, comma 2, lett. b), viola la riserva di legge statale, ponendosi in contrasto con il principio dettato dall'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), secondo cui i criteri generali dell'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università (norma attuata con l'emanazione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che individua, tra l'altro, all'art. 3, i corsi di studio e i titoli rilasciati dalle università). L'art. 2, comma 2, lett. d), contrasta con l'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della l. 59/1997 e con il dpr attuativo 27 gennaio 1998, n. 25 che, all'art. 2, comma 2, demanda espressamente ad un decreto del Ministro dell'istruzione la programmazione, tra l'altro, degli accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati. L'art. 3, comma 4, contrasta con l'art. 13 del dpr 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), che stabilisce tassativamente i casi di incompatibilità dei docenti universitari.
Decisione della Corte
L'art. 2, comma 2, lettera b), interviene in un settore della materia dell'istruzione – quello della disciplina degli studi universitari – nel quale alle università è affidata, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, la competenza a definire, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, i propri ordinamenti che ovviamente ricomprendono le scelte relative all'istituzione dei singoli corsi. Coerentemente con tale quadro costituzionale, l'art. 17, comma 95, della l. 127/1997 dispone che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli atenei in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai quali è tra l'altro demandata la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari. Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, da ultimo emanato in attuazione dell'art. 3 della l. 127/1997 individua i titoli e i corsi di studio universitari, disponendo (al comma 9) che «le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello». La norma impugnata, in quanto lesiva della competenza attribuita all'autonomia universitaria è illegittima nella parte in cui prevede l'istituzione di scuole di eccellenza e master. L'art. 2, comma 2, lettera d), esprime l'impegno della Regione a recepire gli accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati nel proprio programma triennale di interventi finalizzati al raggiungimento degli scopi indicati all'art. 1 della legge. Non ritiene fondata la censura. Non ritiene fondata neanche la censura relativa all'art. 3, comma 4, secondo cui la titolarità degli incarichi di direzione accademica contemplati dalla norma stessa preclude la nomina a componente del comitato di indirizzo e programmazione, ma non viceversa. La norma non incide sullo status dei docenti universitari ordinari che siano anche componenti del comitato, ma detta solamente i requisiti soggettivi per la partecipazione ad un organo regionale, il comitato di indirizzo e programmazione, la cui disciplina non può che competere alla Regione medesima.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera b), della l.r. Campania 13/2004; infondate le altre questioni.