Giudizio per conflitto di attribuzione in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, del 12 marzo 2003, promosso dalla Regione Campania
Contenuto delle disposizioni impugnate
Con il provvedimento impugnato il Ministero chiede al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di Napoli di procedere agli adempimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni demaniali in ambito portuale, considerando ascritti alla competenza statale, oltre ai porti e alle aree comprese nella giurisdizione delle autorità portuali, anche i porti – di qualunque tipo – indicati nel dpcm 21 dicembre 1995.
Motivi del ricorso
Violazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione – sia in relazione al dpr 616/1977 che al d.lgs. 112/1998 - nonché del principio di leale collaborazione. La Costituzione, nel testo originario, non prevedeva alcuna specifica competenza regionale, con la conseguenza che la relativa disciplina spettava allo Stato; ma l'evoluzione legislativa sopravvenuta ha inserito la materia dei porti e delle grandi reti di trasporto e navigazione tra le materie di competenza concorrente. La nota ministeriale incide nell'ambito dell'autonomia regionale.
Decisione della Corte
Ripercorre i tratti essenziali della disciplina di settore, dall'originario testo della Costituzione, all'art. 59 del dpr 616/1977, che ha delegato alle Regioni le funzioni in materia di demanio marittimo, anche riguardo all'ambito portuale, con l'esclusione di determinati porti ed aree ritenuti di preminente interesse nazionale, in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. Il dpcm 21 dicembre 1995 ha identificato le aree demaniali marittime escluse dal conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, «in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima». L'art. 9 della l. 88/2001 ha in seguito modificato l'ultima parte dell' art. 105, comma 2, lettera l), stabilendo che il conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni «non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il dpcm 21 dicembre 1995 e disponendo che «nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002». L'attuale testo del Titolo V della Parte seconda della Costituzione prevede, da un lato, l'attribuzione alla Regione della competenza legislativa concorrente in materia di “porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione” (art. 117, terzo comma, della Costituzione) (378/2005), dal che consegue la competenza legislativa residuale in materia di “turismo” (art. 117, quarto comma, della Costituzione); dall'altro, ha attribuito la generalità delle funzioni amministrative ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano conferite a province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo comma). L'esame della Corte viene condotto sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti in ordine ai quali è stato proposto il ricorso, e dunque, avendo riguardo alle norme costituzionali successive alla modifica del Titolo V (324/2005; 364, 302 e 13 del 2003). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'atto impugnato, non ha tenuto conto del nuovo riparto delle funzioni legislative e amministrative delineato dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, essendosi limitato a disporre l'attrazione nella competenza statale dei “porti turistici” solo perché inseriti nel dpcm 21 dicembre 1995. La Corte ripropone le stesse argomentazioni già espresse nella sentenza 89/2005 e osserva che è da escludere che il riferimento al dpcm 21 dicembre 1995 possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali, di interesse regionale o interregionale, al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro “preminente interesse nazionale”. Il nuovo assetto delle competenze legislative configurato dalla l. cost. 3/2001 non consente di attribuire valenza all'inserimento dei “porti turistici” nel dpcm del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative, poiché la materia “turismo” è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara che non spetta allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici della Regione Campania e dispone l'annullamento della nota ministeriale censurata.