Giudizio per conflitto di attribuzione in relazione alle note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, del 12 e 26 febbraio 2003, delle note dello stesso Ministero, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, del 31 gennaio e 4 febbraio 2003, nonché del parere della seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 767 del 15 maggio 2002 promosso dalla regione Toscana
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le note impugnate riassumono in capo allo Stato le competenze in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, con specifico riguardo al porto di Viareggio.
Motivi del ricorso
I provvedimenti ledono le attribuzioni regionali di cui agli articoli 117 e 118, «anche in relazione all'art. 5», della Costituzione e si pongono in contrasto con il riparto delle competenze amministrative delineato dall'art. 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime).
Decisione della Corte
Occorre definire l'ambito delle competenze in riferimento alle procedure amministrative per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito del porto di Viareggio, il quale non è finalizzato alla difesa militare o alla sicurezza dello Stato, né è sede di Autorità portuale, ma costituisce porto destinato precipuamente al commercio ai sensi degli articoli 1 e 2 (categoria II, classe III) del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, recante il “Testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici”. Ricostruisce il quadro normativo, dal regio decreto 3095/1885 (che divideva i porti in due categorie, a seconda che interessassero la sicurezza della navigazione e servissero principalmente come rifugio, difesa militare e sicurezza dello Stato, o fossero rivolti al commercio) all'art. 59 del dpr 616/1977 (che prevedeva un forte coinvolgimento regionale), in attuazione del quale è stato emanato il dpcm 21 dicembre 1995 che identificava le aree demaniali escluse dal conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale, e comprendeva tra queste anche il porto di Viareggio. In seguito alle modifiche apportate all'art. 105, comma 2, lettera f), del d.lgs. 112/1998, dall'art. 9 della legge 88/2001, il conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni «non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995…nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002». L'art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente la materia dei “porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione” (art. 117, terzo comma, della Costituzione) (378/2005) e attribuisce la generalità delle funzioni amministrative ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano conferite a province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo comma, della Costituzione). L'esame viene svolto dalla Corte sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti in ordine ai quali è stato proposto il ricorso, e dunque, avendo riguardo alle norme costituzionali successive alla modifica del Titolo V (324/2005, 364, 302 e 13 del 2003). L'amministrazione statale, con gli atti impugnati, ha ritenuto di poter trarre argomenti dal parere del Consiglio di Stato 767/2002, per operare una “riappropriazione” di competenza su tutti i porti e le aree portuali di cui al dpcm 21 dicembre 1995, pur avendo la l.r. Toscana 88/1998 attribuito ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale. Inoltre le conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione statale non sono suffragate dal parere del Consiglio di Stato 767/2002. Il richiamo al dpcm 21 dicembre 1995, effettuato nell'art. 105 del d.lgs. 112/1998, non comporta il conferimento allo stesso di efficacia legislativa. Vale solo a definire per relationem la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista (322/2000). Esclude che il riferimento al dpcm nelle norme statali citate negli atti impugnati possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro “preminente interesse nazionale”, a maggior ragione in seguito al sistema delle competenze introdotto dalla l. cost. 3/2001. Non spetta allo Stato considerarsi “nuovamente” competente nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale del porto di Viareggio.
Dichiarazione:
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto di Viareggio, annulla di conseguenza le note impugnate.