Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata stabilisce che, a decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del d.lgs. 165/2001 possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.
Motivi del ricorso
Violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria in materia di organizzazione, riconosciuta alla Regione dallo stesso Statuto speciale di autonomia, anche in considerazione dell'art. 10 della l. cost. 3/2001.
La norma impugnata, pur avendo finalità di "coordinamento della finanza pubblica", incide sull'organizzazione amministrativa della Regione in violazione dei limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Richiama le pronunce con le quali la Corte ha dichiarato la illegittimità di disposizioni che non si limitavano a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma ponevano precetti specifici e puntuali (390/2004; 376/2003; 36/2004; 414/2004).
Decisione della Corte
Lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione»; locuzione che, letta in connessione con quanto la medesima norma prevede subito dopo riguardo «allo stato giuridico ed economico del personale», rende chiaro come l'autonomia regionale deve potersi manifestare non solo nel disciplinare normativamente i propri uffici, ma anche nell'organizzarli, destinando ad essi il personale ritenuto necessario.
La norma censurata comprime illegittimamente l'autonomia regionale imponendo limiti precisi e puntuali (e non già di principio - quale il «previo esperimento delle procedure di mobilità»: cfr. 388/2004 - idonei a contenere la spesa corrente) non giustificabili con l'esigenza di coordinare la spesa pubblica, esigenza che lo Stato può salvaguardare prescrivendo criteri ed obiettivi ma senza imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (390/2004; 417 e 449 del 2005).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 103, della legge finanziaria 2005, nella parte in cui si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia.