Sentenza n.87 - deposito 3 2006


Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) promossi dalle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto e Emilia-Romagna


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 46 della legge 3/2003 prevede che i farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana e i farmacisti cui è stata attribuita la gestione provvisoria hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica (comma 1); prevede limitazioni soggettive alla applicazione del beneficio (comma 2) e disciplina le modalità del procedimento regionale finalizzato alla sua concessione (commi 3 e 4).


Motivi del ricorso


Violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina rientra nella competenza legislativa concorrente della tutela della salute o, secondo la Regione Toscana, in quella della tutela del lavoro (secondo la Regione Emilia–Romagna, invece nella materia di competenza legislativa residuale del commercio); la disposizione impugnata non detta alcun principio fondamentale ma ha carattere estremamente dettagliato, in pregiudizio di qualsiasi intervento legislativo (e anche amministrativo) della Regione.


Decisione della Corte


L'organizzazione del servizio farmaceutico, non diversamente da quanto già avveniva sotto il regime anteriore alla l. cost. 3/2001 (61/1968), va ricondotta al titolo di competenza concorrente della tutela della salute. La regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata ad assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista. Non è neanche riconducibile alla materia della tutela del lavoro, in quanto l'attività del farmacista costituisce, seppure esercitata in via provvisoria, una attività di impresa. La disciplina rientra pertanto nella materia concorrente della tutela della salute. Occorre ora valutare la natura o meno di dettaglio delle norme dettate e, pertanto, la legittimità della loro previsione da parte del legislatore statale. L'art. 46 della l. 3/2003 disciplina la gestione provvisoria delle farmacie e prevede una sanatoria delle stesse con assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità. Individua il beneficio (assegnazione in titolarità della sede farmaceutica), i requisiti per accedervi, i criteri per risolvere i potenziali conflitti con altri soggetti interessati e le regole per il procedimento di riconoscimento. A parte talune differenze nei requisiti e nei criteri di prevalenza sui vincitori di concorso, la disciplina è sostanzialmente analoga a quella dettata da varie leggi di “sanatoria” che, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, hanno affrontato la materia. La legittimità costituzionale di una di queste leggi (legge 22 dicembre 1984, n. 892, recante «Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34», artt. 1 e 3) è già stata scrutinata in via principale dalla Corte (177/1988). In quella occasione, la Corte ha escluso che possa riconoscersi natura di principio ad un insieme di disposizioni contenente una disciplina in sé compiuta e autoapplicativa, che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione. Sotto il profilo strutturale, non può riconoscersi la natura di norme di principio a statuizioni che si trovano al più basso grado di astrattezza e che, per il loro carattere di estremo dettaglio, non sono suscettibili di sviluppi o di svolgimenti ulteriori, e richiedono, ai fini della loro concreta applicazione, soltanto un'attività di materiale esecuzione Nell'assetto costituzionale delineato dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione deve escludersi che l'interesse nazionale possa legittimare uno spostamento del regime delle competenze normative regolato dal nuovo articolo 117 della Costituzione (303/2003).


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 46 della l. 3/2003.