Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 5, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2004)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'articolo 4, comma 4, della legge regionale dispone che per assicurare il ripristino o la ricostruzione degli interventi di cui all' ordinanza 3142/2001 del Ministro dell'interno e successive modifiche e integrazioni, è corrisposto al Sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi della predetta ordinanza, un contributo di euro 1.000.000,00. L'articolo 5, comma 5, della stessa legge regionale dispone che nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della Regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero degli interni n. 2994/1999 e successive modificazioni, i compiti, le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze n. 2994/1999 e n. 2789/1998 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita.
Motivi del ricorso
Lo stato di emergenza in base al quale spetta al Sindaco di Napoli la qualifica di Commissario delegato e quindi la titolarità dei poteri derogatori di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno 3142/2001 è cessato il 31 luglio 2004 in base al dpcm 12 settembre 2003. Ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992 (principio fondamentale della materia della protezione civile, di competenza legislativa concorrente) la declaratoria dello stato di emergenza rientra infatti nelle attribuzioni del Consiglio dei ministri. L' art. 4, comma 4, censurato, prorogando lo stato di emergenza, continua ad attribuire al Sindaco la qualità di commissario delegato e la titolarità dei poteri derogatori, invadendo le competenze statali di cui al terzo comma dell'articolo 117 Cost.. L'art. 5, c. 5, della l.r. 8/2004 attribuisce ad un istituendo organo della Regione, dopo la cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, compiti e funzioni (di cui alle ordinanze n. 2994 del 1999 e n. 2789 del 1998) che si basano sul presupposto di una efficace dichiarazione di stato di emergenza ed, in tal senso, viola il principio fondamentale dettato dall'art. 5 della l. 225/1992 nella materia concorrente della protezione civile. Viola anche l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in quanto prevede che una normativa regionale coinvolga strutture ed organi statali.
Decisione della Corte
L'art. 4, comma 4, della l.r. Campania 8/2004 contrasta con l'articolo 5 della l. 225/1992, che attribuisce al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza in ipotesi di calamità naturali, e prevede che a seguito della dichiarazione di emergenza, e per fare fronte ad essa, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, il Ministro dell'interno possano adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'art. 107, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 112/1998 chiarisce che tali funzioni hanno rilievo nazionale, escludendo che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale. Queste ultime due previsioni sono espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile e delimitano il potere normativo regionale anche nel regime di competenze legislative delineato dalla l. cost. 3/2001 (327/2003). L'art. 5, comma 5, non attribuisce alla istituenda agenzia regionale per la difesa del suolo i poteri straordinari o derogatori previsti in capo al Presidente della Regione Campania dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2789 del 1998 (cui le ordinanze n. 2994 del 1999 e n. 2789 del 1998 accedono e fanno riferimento), né proroga lo stato di emergenza dichiarato in relazione agli eventi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nei territori dei Comuni di Sarno, Bracigliano, Siano, Quindici e San Felice a Cancello. La norma censurata intende regolare proprio la situazione delle strutture commissariali per il tempo in cui venga a cessare lo stato di emergenza, prevedendo che le stesse e i relativi compiti e funzioni siano attribuiti in via ordinaria alla istituenda agenzia regionale (analogamente a quanto indicato dall'ordinanza 23 gennaio 2004, n. 3335, del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la quale il Commissario dello Stato, approssimandosi la scadenza dello stato di emergenza, attiva gli interventi necessari al rientro nell'ordinario delle attività della fase emergenziale ed individua le strutture o gli organismi, esistenti o da costituire, cui trasferire la gestione ed attuazione delle residue attività).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, c. 4, della l.r. Campania 8/2004, nella parte in cui prevede che il Sindaco di Napoli provvede secondo le procedure e deroghe di cui alla ordinanza 11 luglio 2001, n. 3142 del Ministro dell'interno, infondata la seconda censura.