Sentenza n.81 - deposito 3 2006

Accesso agli impieghi regionali


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 21, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 41, 42 e 203 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 – legge finanziaria regionale 2005)


Motivi del ricorso


Violazione del principio costituzionale dell'accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 3, 51, 97, primo e terzo comma, della Costituzione (v. a mero titolo esemplificativo, le sentenze 194 e 372 del 2002 e 274/2003).


Decisione della Corte


Il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza (159/2005, 205 e 34 del 2004), eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico che nel caso in esame non sussistono. L'art. 35 della legge regionale impugnata prescinde del tutto dall'esigenza di consentire la partecipazione al concorso a chiunque vi abbia interesse e pertanto viola il principio di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione. L'art. 39 riserva l'accesso al solo personale in servizio presso le commissioni consiliari, e quindi a personale già legato da un rapporto di impiego con una agenzia regionale (Agenzia regionale per l'informatica e la telematica) e, in concreto, già destinato alla funzione per cui si prevede la procedura di selezione. Non ravvisa motivi di pubblico interesse che possano legittimare una deroga al principio del concorso aperto a soggetti esterni all'amministrazione e non desume dalle funzioni amministrative ed esecutive svolte da questo personale alcuna peculiarità che possa giustificare una prevalenza dell'interesse ad una sua stabilizzazione presso gli uffici consiliari rispetto a quello di assicurare l'accesso all'impiego pubblico dei più capaci e meritevoli ed, in tal senso, l'imparzialità ed il buon andamento della amministrazione regionale.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 39 della l.r. Abruzzo 6/2005.