Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata stabilisce che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, i Consorzi di sviluppo industriale e l'Ente per la Zona Industriale di Trieste possono essere esentati dai comuni dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.
Motivi del ricorso
L'esenzione dall'ICI, non prevista dalla norma statale interposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sul riordino della finanza degli enti territoriali, viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di sistema tributario e contabile statale. In mancanza dei princípi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario fissati dal legislatore statale ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., è preclusa alle Regioni la potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi dello Stato.
Ravvisa violazione degli artt. da 4 a 7 dello statuto speciale di autonomia adottato con la l. cost. 1/1963, che escludono la competenza legislativa della Regione nella materia tributaria.
Decisione della Corte
I parametri delle questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale dal Governo nei confronti di leggi delle Regioni a statuto speciale sono costituiti dalle norme di rango costituzionale degli statuti che regolano il regime di autonomia differenziata attribuito a dette Regioni dall'art. 116 della Costituzione o, in alternativa, dalle stesse disposizioni del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» (art. 10 della l. cost. 3/2001) (sentenze 431 e 304 del 2005; 8/2004 e 213/2003).
La norma regionale censurata interviene su materia non attribuita alla potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia dallo statuto speciale. In base alle disposizioni dello Statuto speciale, la potestà impositiva della Regione può concernere solo i tributi regionali, e cioè quei tributi che la Regione medesima ha la facoltà di istituire.
L'imposta comunale sugli immobili non è istituita dalla Regione, non è quindi tributo regionale ai sensi dello statuto, ma tributo erariale, istituito dalla legge dello Stato (art. 1 d.lgs. 504/1992) e da questa disciplinato (sentenza 37 e 381 del 2004 e 397/2005), salvo quanto espressamente rimesso all'autonomia dei comuni (art. 4 del d.lgs. 504/1992 e art. 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutiva dell'IRAP, recante detrazioni dell'IRPEF, e istitutiva di una addizionale regionale a tale imposta, nonché di riordino della disciplina dei tributi locali).
L'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4/2005, nell'introdurre casi di esenzione dall'ICI, interviene su materia non attribuita dallo statuto alla competenza del legislatore regionale e si pone, perciò, in contrasto lo statuto speciale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 4/2005.