Sentenza n.220 - deposito 9 2004


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, della legge Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) promosso dal TAR Sardegna con ordinanza 7 luglio 2003.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 1 dell'art. 98 stabilisce che le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna conservano la loro validità fino al naturale termine di scadenza, cioè fino a sei anni dal rilascio (art. 22, comma quinto, l.r. 32/1978). Il censurato comma 2 dello stesso articolo esclude questa possibilità per i cacciatori non residenti nel territorio della Regione: il rilascio di nuove autorizzazioni, o il rinnovo di quelle scadute, è per essi sospeso fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico - venatorio regionale.


Motivi del ricorso


Contrasto con gli articoli 3 e 120 della Costituzione, in quanto si determina una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei cacciatori non residenti in Sardegna, ostacolando la libera circolazione delle persone tra le Regioni.


Decisione della Corte


L'art. 56 della l.r. 23/1998 disciplina l'ammissione agli ambiti territoriali di caccia sulla base del criterio della residenza e presuppone il completamento dell'attività di programmazione venatoria. La norma censurata è volta a disciplinare la fase transitoria che precede l'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico regionale: fino alla attivazione di tali ambiti, possono cacciare i soggetti, residenti e non residenti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione in base alla legge regionale 32/1978 fino al naturale termine di scadenza previsto. La regola è costituita dalla sospensione delle autorizzazioni per l'esercizio della caccia; l'eccezione è data dalla possibilità di rinnovare le autorizzazioni scadute per i residenti, che si giustifica con il principio, affermato dal legislatore statale, della preferenza del collegamento del cacciatore con il territorio (art. 14, comma 5, legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di caccia). La decisione del legislatore regionale può considerarsi, anche in ragione della transitorietà, come frutto di una scelta legislativa discrezionale, non manifestamente irrazionale.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, della l.r. Sardegna 23/1998.