Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) promosso dalla Regione Toscana
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la modulistica per il rilievo delle sanzioni, l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le sanzioni.
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la disciplina del procedimento di accertamento delle infrazioni al divieto di fumo in locali chiusi aperti al pubblico costituisce normativa di attuazione dei principi fissati dalle leggi statali, e sarebbe quindi riservato alla potestà legislativa regionale. La competenza sanzionatoria non costituisce materia a se stante, ma accede alla materia sostanziale con funzione rafforzatrice dei precetti, pertanto, qualora la materia sostanziale sia affidata alla potestà legislativa concorrente, la competenza sanzionatoria spetterebbe allo Stato solo per la determinazione dei principi fondamentali. La norma impugnata interferisce anche con l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa regionale, materia rientrante nella potestà legislativa residuale delle Regioni.
Decisione della Corte
In relazione alle norme che prevedono fattispecie di illecito amministrativo nella materia «tutela della salute», considerando la finalità di protezione di un bene, quale la salute della persona, ugualmente pregiudicato dall'esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della Repubblica, il legislatore statale, cui è riconosciuto il potere di prevedere le fattispecie da sanzionare, deve avere anche quello di determinare le sanzioni per il caso di violazione dei divieti e degli obblighi stabiliti (361/2003). La natura di principio fondamentale del divieto di fumo e la correlativa competenza statale ad individuare sia le fattispecie di illecito amministrativo sia la misura delle sanzioni corrispondenti si riflettono sulla disciplina del procedimento volto ad accertare in concreto le trasgressioni e ad irrogare le sanzioni medesime. La stessa esigenza di uniformità, che vale a qualificare come principi fondamentali le norme individuatrici delle fattispecie di illecito e le relative sanzioni, è sottesa anche alla regolamentazione del procedimento finalizzato alla loro applicazione. Il divieto di fumo rientra nella materia tutela della salute, di competenza legislativa concorrente, ma la determinazione della qualità e della misura delle sanzioni inerisce – secondo la giurisprudenza sopra citata – a quei principi fondamentali che richiedono uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale. Il procedimento di accertamento delle infrazioni non è accessorio ad una potestà legislativa regionale, ma, pur nell'ambito della complessiva materia «tutela della salute», ad un'area di normazione – quella riguardante le sanzioni − di sicura attribuzione allo Stato. Come la prescrizione di sanzioni amministrative non appartiene in via pregiudiziale allo Stato o alle Regioni, ma accede alla specifica competenza legislativa ritenuta, secondo Costituzione, più adatta alla tutela di determinati diritti o interessi (28/1996), allo stesso modo non esiste una materia della vigilanza, ma questa deve essere considerata accessorio naturale della competenza sanzionatoria sia statale che regionale (384/2005). Una intrinseca necessità di coerenza normativa e amministrativa impone che non si determinino fratture sul versante applicativo delle sanzioni di sicura competenza statale. Considerando inoltre che il divieto di fumo ricade nella materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., è conforme al principio di leale collaborazione che la disciplina del procedimento non sia dettata in modo unilaterale dallo Stato, escludendo del tutto le Regioni. La ratio che determina l'attrazione del procedimento sanzionatorio nella competenza legislativa statale è, infatti, quella dell'uniformità volta a dare alle sanzioni, almeno nella previsione normativa, lo stesso grado di effettività in ogni parte del territorio nazionale. La norma statale impugnata prevede che la ridefinizione del procedimento sia affidata ad un accordo tra Stato e Regioni, da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e Province autonome. L'accordo in questione risulta stipulato il 16 dicembre 2004. All'esercizio della funzione legislativa corrisponde il dovere delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, di dare applicazione, secondo le proprie competenze, alle norme di legge in vigore. Così come organi dello Stato possono essere chiamati a dare applicazione a leggi regionali, ove queste disciplinino oggetti di loro competenza (467/2005), ugualmente gli organi della Regione devono far rispettare leggi dello Stato, senza che ciò possa essere considerato illegittima interferenza.
Dichiarazione:
Dichiara infondata la questione.