Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39 (Interpretazione autentica della legge regionale n. 18 del 2001 concernente: Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La norma prevede che il comma 3 dell'art. 6 della l.r. Abruzzo 18/2001 – in base alla quale la responsabilità delle segreterie dei gruppi consiliari può essere attribuita a personale di categoria “D” o a personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria “D” – s'intende applicabile, a tempo determinato, anche a tutto il personale regionale interno in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria “D”, a prescindere dal livello di appartenenza.
Motivi del ricorso
La disposizione configura un'ipotesi di conferimento ope legis e retroattivo di un livello superiore, in contrasto con l'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, che per l'accesso al livello superiore chiede il superamento di un concorso pubblico. Inoltre, la retroattività della norma, avente carattere più innovativo che di interpretazione autentica, viola il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Decisione della Corte
Il passaggio ad una fascia funzionale superiore configura una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso che, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo costituzionalmente corretto per la provvista di titolari degli organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità, costituendo ineludibile momento di controllo dell'accesso, funzionale al miglior rendimento della pubblica amministrazione ( 465 e 407 del 2005 e 218/2002). La norma impugnata non prevede alcun automatico e generalizzato inquadramento nella qualifica superiore. L'assegnazione di personale alle segreterie è temporanea in duplice senso: decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente (presidente di ciascun gruppo consiliare), può essere revocata su iniziativa dello stesso e cessa in caso di scadenza, ordinaria o anticipata, della legislatura. Inoltre i dipendenti regionali assegnati conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio presso la stessa al termine dell'assegnazione temporanea La disposizione censurata prevede un'ipotesi non di progressione ad una qualifica superiore, ma esclusivamente di disciplina del conferimento temporaneo di una mansione propria della qualifica superiore, senza che ciò comporti alcun avanzamento automatico dell'inquadramento professionale del lavoratore.
Dichiarazione:
Dichiara infondata la questione.