Sentenza n.59 - deposito 16 2006

Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La legge regionale sancisce il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, aperti al pubblico (art. 1); detta definizioni (art. 2); prevede deroghe (art. 3); prevede prescrizioni per l'osservanza del divieto (art. 4); fissa l'entità della sanzione amministrativa (art. 5); vieta il fumo per i minori di anni 16 (art. 6); proroga di sei mesi, rispetto al termine statale, la data di entrata in vigore del divieto per le aree dei locali chiusi «nelle quali non vengono somministrati pasti ed in quelli in cui l'area per la somministrazione di pasti non è separata, mediante pareti a tutta altezza e larghezza e con gli accessi esistenti, dall'area in cui non vengono somministrati pasti» (art. 9).

Motivi del ricorso

La prevenzione dei danni da fumo rientra nella tutela della salute di cui all'art. 32 Cost., è disciplinata dalla l. 11 novembre 1975, n. 584 sul divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico, modificata dall'art. 52, comma 20, della l. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e dall'art. 51 della l. 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione). Le Province autonome della Regione Trentino Alto Adige possono legiferare in materia di igiene e sanità nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La sentenza della Corte 361/2003 ha affermato che, dal principio del «parallelismo» tra potere sanzionatorio e potere di fissazione di divieti e obblighi, deriva la competenza esclusiva del legislatore statale a disciplinare le conseguenze della violazione del divieto di fumo.
L'art. 51 della l. 3/2003 sancisce il divieto di fumo nei "locali chiusi aperti al pubblico o agli utenti": la legge regionale esclude dal divieto i luoghi non aperti al pubblico - quali le fabbriche o gli uffici privati - frequentati da dipendenti e utenti, soggetti anch'essi destinatari della tutela.
L'art. 5, comma 1, modifica l'entità della sanzione per i trasgressori al divieto, aumentandola nel minimo e nel massimo (da euro 27,5 a euro 275) rispetto a quella fissata dall'art. 51, comma 5, della l. 3/2003 (da euro 25 a euro 250), prima dell'aumento apportato dall'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
L'art. 6, pur facendo salvo il disposto dell'art. 730, secondo comma, del codice penale, estende, rispetto alla normativa statale, l'area delle condotte sanzionabili in via amministrativa a quelle di chi vende o somministra tabacco a persone minori di anni sedici, prevedendo una sanzione del tutto nuova nel minimo (euro 50), rispetto sia alla legge statale sia alla stessa legge provinciale.
L'art. 9, disponendo la proroga di sei mesi del termine di entrata in vigore della legislazione provinciale antifumo dal 1 gennaio 2005 al 1 luglio 2005, interferisce con la normativa statale richiamata, che stabilisce il divieto di fumare nei locali chiusi aperti al pubblico o agli utenti, su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 10 gennaio 2005.

Decisione della Corte

Il legislatore provinciale ha inteso sostituire alla normativa statale vigente in materia di divieto di fumo nei locali chiusi una propria disciplina, ritenuta maggiormente adatta alle caratteristiche ed alle esigenze della Provincia di Bolzano. La Corte aveva però già chiarito che, in materia di divieto di fumo, viene in rilievo la salute della persona, bene ugualmente pregiudicato dall'esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della Repubblica, che per sua natura non si presta ad essere protetto diversamente in base a valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali (361/2003).

Dalla natura di principi fondamentali delle norme dirette a prevedere, sanzionare e far rispettare il divieto di fumo deriva che le Regioni non possono introdurre proprie discipline alternative a quella statale.
La specialità dell'autonomia delle Province di Trento e Bolzano non rileva al fine di allargare la sfera legislativa delle stesse in confronto a quella delle Regioni a statuto ordinario.
La normativa oggetto della questione di costituzionalità ricade nelle materie «esercizi pubblici» e «igiene e sanità» (art. 9, numeri 7 e 10, dello statuto speciale), entrambe attribuite alla competenza legislativa concorrente delle Province medesime. Nella classificazione, la prevalenza spetta alla materia «igiene e sanità», per la sicura finalizzazione del divieto di fumo alla tutela della salute dei non fumatori. La collocazione delle norme sul divieto di fumo tra i principi fondamentali - operata da questa Corte con riferimento al terzo comma dell'art. 117 Cost. per le Regioni di diritto comune − deve ritenersi valida anche nei confronti della Provincia di Bolzano, con riferimento all'art. 9 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.

Le norme censurate si pongono tra loro in un rapporto di stretta concatenazione che fa emergere l'organicità della disciplina provinciale, volta a sostituirsi alla disciplina statale del divieto di fumo in locali chiusi.

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale della l.p. Bolzano 8/2004.