Sentenza n.49 - deposito 10 2006

Condono edilizio


Giudizio principale di legittimità costituzionale di diverse disposizioni di leggi regionali: artt. 26, comma 4; 29 comma 2 (e, per quanto richiamato, l'art. 8, comma 3); 32; 33, commi da 1 a 4 (eccettuata, nel comma 3, la lettera d); 34, commi 1 e 2 (con esclusione delle lettere b), c), d) ed e) del comma 2), della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326); l'art. 2, commi 1, 2, 5 (limitatamente alla lettera c), e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria); l'art. 3 (eccettuato il comma 4) della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi); gli artt. 1, comma 1 (limitatamente alle parole «salvo quanto disposto dalla presente legge»); 2, commi 1 e 2; 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi); gli artt. 3, commi 1 (eccettuata la lettera b) e 3, della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di condono edilizio); gli artt. 19; 20, comma 1, lettere a) e c); 21, comma 1, lettere c), d), e) ed h); 27, comma 4 (le ultime due disposizioni sono impugnate per la loro asserita connessione con le altre), della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia); gli artt. 1, 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2); 4; 6 (soltanto i commi 1, 2 e 5) e 8 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione e successive modifiche ed integrazioni) Tutte le disposizioni regionali impugnate si riferiscono alla disciplina del condono edilizio straordinario del 2003 e sono state emanate ai sensi dell'art. 32, commi 26 e 33, del d.l. 269/2003, come modificato dalla legge di conversione 326/2003, come risultante a seguito della pronuncia di parziale illegittimità costituzionale disposta dalla sentenza 196/2004, cui ha dato esplicitamente esecuzione l'art. 5 del d.l. 168/2004, convertito dalla l.191/2004. Nei confronti delle disposizioni delle sette leggi regionali richiamate sono stati individuati 41 profili di illegittimità costituzionale. Si ritiene utile, considerando le finalità della presente raccolta, limitare l'esposizione ai contenuti delle disposizioni dichiarate illegittime e di quelle della Regione Lombardia censurate (anche se poi ritenute dalla Corte esenti da eccezioni di incostituzionalità); ai motivi dei ricorsi e alle argomentazioni svolte dalla Corte, di carattere generale in relazione al tema del condono edilizio e particolare sulle singole censure formulate.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Motivi del ricorso



L'art. 26, comma 4, della l.r Emilia -Romagna 23/2004 stabilisce che le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della l. 10/1977, che presentino difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Il Governo ravvisa la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto viene introdotta una sanatoria straordinaria gratuita ed ope legis non sorretta da alcun principio fondamentale determinato dallo Stato, contrastante con le esigenze della finanza pubblica e l'art. 3 Cost., in quanto viene introdotta una discriminazione tra i proprietari basata sulla diversa collocazione temporale degli illeciti, consentendo la sanatoria ex lege solo per quelli più risalenti nel tempo.



L'art. 3 della l.r. Marche 23/2004 sopprime il limite del 30 per cento della volumetria e del limite di 3.000 metri cubi previsti dall'art. 32 del d.l. 269/2003 e non prevede differenziazioni delle nuove costruzioni non residenziali. Il Governo ritiene che la disposizione, estendendo l'ambito della sanabilità, violi l'art. 117, terzo comma, Cost., e l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia «ordinamento civile e penale».



L'art. 2, comma 1, della l.r. Lombardia 31/2004 fa salvi gli ampliamenti entro i limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, 500 metri cubi, ed esclude dalla sanatoria straordinaria le opere abusive relative a nuove costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge»; Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che «non sono suscettibili di sanatoria i mutamenti di destinazione d'uso, qualora superiori a 500 metri cubi per singola unità immobiliare e non conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge». Secondo il Governo queste disposizioni inseriscono due limiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale, alla sanabilità dei mutamenti di destinazione d'uso, senza distinguere tra mutamenti implicanti opere ed altri mutamenti e tra mutamenti incidenti sui carichi urbanistici ed altri mutamenti e ravvisa violazione degli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, 119 Cost..



L'art. 3, comma 1, della l.r. Lombardia 31/2004 prevede che nelle aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici, le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria qualora il vincolo comporti inedificabilità assoluta e sia stato imposto prima della esecuzione delle opere. Secondo il Governo, la disposizione è «interpretabile a contrario» nel senso di consentire un ampliamento dell'ambito della sanatoria e viola l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrastante con il principio posto dall'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e anche con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invade l'ambito della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale.



Gli artt. 1, 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2), 4, 6 (soltanto i commi 1, 2 e 5) e 8 della l.r. Campania 18 novembre 2004, n. 10 sono stati emanati quando era oramai decorso il termine di quattro mesi (scaduto il 12 novembre 2004) stabilito dall'art. 5, comma 1, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito con modificazioni nella l. 30 luglio 2004, n. 191, per l'emanazione della legge di cui al comma 26 dell'art. 32 del d.l. 269/2003. Il Governo ravvisa violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto, decorso il termine suddetto, la potestà normativa regionale avrebbe potuto essere esercitata soltanto recependo la normativa statale già divenuta applicabile.



L'art. 1, comma 1, della l.r. Campania 10/2004 dispone che la legge medesima disciplini la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria degli abusi edilizi di cui all'art. 32 del d.l. 269/2003 convertito in legge dall'art. 1 della l. 326/2003. Ritiene il Governo che la legge sia illegittima dove suscettibile di essere interpretata nel senso di escludere dal tessuto normativo complessivo le disposizioni statali in esso citate.



L'art. 3, comma 1, della medesima legge, nella parte in cui esclude dalla sanatoria straordinaria tutte le «opere abusive che hanno comportato la realizzazione di nuove costruzioni difformi dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse», secondo il Governo contrasta con l'art. 32 del d.l. 269/2003, ed inoltre nella parte in cui, irrazionalmente darebbe rilevanza a norme e strumenti urbanistici non più in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge regionale. L'art. 4, comma 1, lettera a), della medesima legge, disponendo che sono sanabili le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui all'allegato 1 del d.l. 269/2003, se le stesse «hanno comportato un ampliamento del manufatto inferiore al quindici per cento della volumetria della costruzione originaria, sempre che l'ampliamento non superi complessivamente i 250 metri cubi», prevede per gli ampliamenti due limiti più severi rispetto a quelli previsti dalla norma statale e tra loro cumulativi, in tal modo restringendo l'ambito della sanatoria. L'art. 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, disponendo che sono sanabili le opere abusive che «hanno comportato la realizzazione di nuove costruzioni conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse e aventi una volumetria inferiore a 250 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio in sanatoria, sempre che la nuova costruzione non superi complessivamente i 600 metri cubi», viola gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost.. L'art. 3, comma 2, lettera a), con i connessi commi 3 e 4, e l'art. 4, comma 1, lettera c), della l.r. Campania 10/2004 sono censurati nella parte in cui restringono l'ambito degli interventi sanabili negando rilevanza al parere favorevole delle autorità preposte alla tutela del vincolo, senza distinguere se tale vincolo sia anteriore all'abuso ovvero successivo. Il Governo ravvisa violazione degli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost., nonché dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.



Le medesime disposizioni sono state censurate nella parte in cui estendono l'ambito degli interventi sanabili in ragione del riferimento alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle opere abusive, norme e strumenti che potrebbero risultare meno severi di quelli vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. 269/2003. Il Governo ravvisa violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. per contrasto con i principi fondamentali posti dalla normativa statale, nonché dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invaderebbero la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale».



L'art. 3, comma 2, lettera c), della l.r. Campania 10/2004, nella parte in cui, disponendo che non possono essere sanate le opere «realizzate su aree facenti parte o di pertinenza del demanio pubblico», e non distinguendo tra demanio statale e demanio provinciale e comunale, amplia le ipotesi di esclusione dalla sanabilità previste dall'art. 32, comma 14, del d.l. 269/2003. Il Governo ravvisa violazione degli artt. 42 e 117, secondo comma, lettera g), Cost., in relazione al demanio statale, per il quale la sanabilità delle opere è subordinata al previo esplicito consenso dello Stato proprietario; dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto contrasterebbe con un principio determinato dalla normativa statale (art. 32, comma 14, del decreto-legge n. 269 del 2003 e art. 32, comma 6, della legge n. 47 del 1985); dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai beni del demanio provinciale e comunale, in quanto la disposizione regionale non sarebbe sorretta da alcun principio determinato dalla normativa statale.



L'art. 4, comma 1, lettera d), della l.r. Campania 10/2004 ammette a sanatoria gli interventi che «hanno comportato un ampliamento del manufatto, già oggetto di condono ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, o ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, inferiore al cinque per cento della volumetria della costruzione originaria, sempre che l'ampliamento non superi complessivamente i cento metri cubi». Il Governo ravvisa violazione degli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost., nonché dell'art. 42 Cost. e della garanzia costituzionale della proprietà.


Motivi del ricorso


I parametri costituzionali che, sotto differenziati profili, si assumono violati sono gli artt. 3; 42; 81; 97; 117, secondo comma, lettere a), e), l), s); 117, terzo comma; 119 Cost., nonché i principi di autonomia degli enti locali e di leale collaborazione fra Stato e Regioni. Le censure prospettate dall'Avvocatura dello Stato sono quasi tutti riconducibili ad alcuni macrogruppi: 1. questioni in cui si contesta la riduzione dell'ambito della sanatoria straordinaria mediante l'esclusione dal condono sul versante amministrativo di talune tipologie di abusi edilizi; 2. questioni in cui si contesta la riduzione dell'ambito della sanatoria straordinaria mediante la riduzione dei limiti quantitativi delle volumetrie condonabili; 3. questioni in cui si contesta la riduzione dell'ambito della sanatoria straordinaria mediante l'introduzione, ai fini della condonabilità di taluni interventi, di ulteriori condizioni rispetto a quelle previste dall'art. 32 del d.l. 269/2003; 4. questioni in cui si contesta l'ampliamento degli interventi ammessi alla sanatoria amministrativa; 5. questioni in cui si contesta il mancato rispetto del termine previsto per l'emanazione della legge regionale di cui all'art. 32, comma 26, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, da parte dell'art. 5, comma 1, del d.l. 168/2004, convertito dalla l. 191/2004 . In particolare, le disposizioni che limitano l'ammissibilità della sanatoria discostandosi dai principi indicati dall'art. 32, c. 25, del d.l. 269/2003 violano l'art. 117, comma terzo, Cost., perché riducono irrazionalmente e irragionevolmente l'ambito degli interventi ammessi al condono edilizio dalla normativa statale; l'art. 117, comma secondo, lettere a) ed e); l'art. 117, terzo comma, e l'art. 119 Cost., in quanto riducono il gettito finanziario previsto dalla normativa statale esclusiva (rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta) e concorrente (coordinamento della finanza pubblica); l'art. 81 Cost., in quanto avrebbero effetto sulla copertura finanziaria di molte leggi di spesa che fanno affidamento sul gettito del condono edilizio determinando una turbativa dell'equilibrio finanziario del Paese; dell'art. 3 Cost., in quanto la restrizione dell'ambito applicativo della disciplina statale del condono edilizio comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza; dell'art. 117, comma secondo, lett. l), in relazione alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, dal momento che la medesima tipologia di illecito urbanistico riceverebbe, per effetto dell'applicazione delle norme censurate, diversi trattamenti giudiziari. Decisione della Corte Sono riportate solo alcune delle considerazioni formulate dalla Corte, diverse delle quali riprendono osservazioni già formulate nella sentenza 196/2004. 1. Quanto al rapporto tra legge statale e legge regionale, nella disciplina del condono edilizio di tipo straordinario convergono la competenza legislativa esclusiva dello Stato per quanto riguarda la esenzione dalla sanzionabilità penale (e correlativa disciplina strumentale della piena collaborazione dei comuni con gli organi giurisdizionali chiamati ad applicare la legge sul condono) e la competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni ad autonomia ordinaria in tema di «governo del territorio», nonché di «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», oltre a varie altre competenze innominate riconducibili al quarto comma dell'art. 117 Cost. (ad esempio, commercio, turismo, insediamenti produttivi). Sussiste inoltre la tradizionale titolarità da parte dei comuni dei fondamentali poteri di gestione dell'assetto urbanistico ed edilizio del territorio, compreso l'ordinario e limitato potere di sanatoria edilizia, potere che potrebbe risultare anche radicalmente vulnerato dall'imposizione di uniformi condoni straordinari, che non tengano in adeguata considerazione le diverse legislazioni urbanistiche regionali e le stesse condizioni urbanistiche ed edilizie dei diversi territori. In tema di condono edilizio (per la parte non inerente ai profili penalistici, integralmente sottratti al legislatore regionale, ivi compresa – come già affermato in precedenza – la collaborazione al procedimento delle amministrazioni comunali), solo alcuni limitati contenuti di principio delle legislazione statale possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali (ad esempio certamente la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell'art. 32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili). Per tutti i restanti profili compete al legislatore regionale un ruolo rilevante – più ampio che nel periodo precedente – di articolazione e specificazione delle disposizioni statali sul versante amministrativo (paragrafo 6 del Considerato in diritto). 2. Sono infondate le censure relative alla presunta violazione del principio di ragionevolezza (a causa della asserita mancanza di circostanze eccezionali che possano giustificare la ulteriore reiterazione di un provvedimento certamente lesivo della certezza del diritto) riguardo alla adozione di un nuovo condono straordinario, dando al comma 2 dell'art. 32 del d.l. 269/2003 il significato di individuare la giustificazione del condono da esso previsto «nelle contingenze particolari della recente entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia (…), nonché dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, che consolida ulteriormente nelle Regioni e negli enti locali la politica di gestione del territorio». 3. La Regione deve esercitare il proprio potere legislativo entro il termine determinato dal legislatore nazionale. Qualora una Regione o Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo nel termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione se ciò costituisca, nel caso concreto, un'ipotesi di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Stato, non potrà che trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e dell'allegato 1 del d.l. 269/2003. La sentenza 71/2005 ribadisce che, dopo la sentenza 196/2004, la disciplina contenuta nell'art. 32 del d.l. 269/2003 ha subito una radicale modificazione, soprattutto attraverso il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale della potestà di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario (principio ribadito dalla 70/2005), attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili (v. anche la 304/2005). 4. Non ritiene fondate le censure relative alla violazione della competenza statale esclusiva in tema di «moneta» e di «sistema tributario e contabile dello Stato», e improprio il richiamo ai poteri statali in tema di principi sul «coordinamento della finanza pubblica»: le censure prescindono da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale ivi previsto. I limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più ove ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa (magari, come nel caso di specie, addirittura con la finalità di contenere un'eccezionale forma di compressione della discrezionalità propria e degli enti locali nel settore del governo del territorio). Quando il legislatore regionale esercita le proprie competenze legislative costituzionalmente riconosciute, non può attribuirsi rilievo, ai fini dell'eventuale illegittimità costituzionale di tale intervento, agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare al gettito di entrate di spettanza dello Stato. 5. Riguardo al profilo della violazione del principio di uguaglianza, già la sentenza 196/2004 aveva considerato compatibile con la Costituzione la legge statale sul condono straordinario esclusivamente per quanto riguarda i profili penali. I profili relativi alla disciplina del condono straordinario sul piano amministrativo operano nell'ambito della materia del governo del territorio e cioè di una materia che per le Regioni ad autonomia ordinaria è di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.. Le singole Regioni possono disporre diversamente da quanto previsto dall'art. 32 del d.l. 269/2003, quale convertito dalla legge 326/2003, e che quindi – da questo punto di vista – è del tutto probabile e non certo incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione (come, d'altra parte, avviene normalmente negli ambiti affidati al potere legislativo regionale), con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina (8.2 del Considerato in diritto). 6. Quanto al profilo della competenza statale di determinare i principi fondamentali, il punto centrale della sentenza 196/2004 si rinviene nel riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario. Ciò in ragione delle primarie responsabilità legislative ed amministrative spettanti sulla base delle norme costituzionali alle Regioni e agli enti locali in relazione al governo del territorio, sia pure nel rispetto del regime penale del condono riservato al legislatore statale, e nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge dello Stato (tra i quali la sentenza 196/2004 ha individuato «la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell'art. 32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili»). Non esistono nella legislazione statale vigente principi fondamentali come quelli prospettati nei ricorsi. Il riconoscimento di un significativo potere legislativo regionale in tema di possibilità, ampiezza e limiti del condono edilizio straordinario sul versante amministrativo rende infondate anche le questioni di costituzionalità riferite ai parametri di cui al gruppo d). In particolare, ritiene infondate le censure relative agli artt. 3 e 2 Cost. (a proposito della l.r. Emilia Romagna che subordina la condonabilità delle opere abusive alla condizione che esse non siano state realizzate con contributi pubblici erogati successivamente all'ultimo condono). Sono di seguito riprese solo le censure che hanno dato luogo a dichiarazione di illegittimità costituzionale. L'art. 1, l'art. 3, eccettuate le lettere b) e d) del comma 2, l'art. 4, l'art. 6, commi 1, 2 e 5, e l'art. 8 della l.r. Campania 10/2004 sono impugnati perché adottati oltre il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. 168/2004, come convertito nella l. 191/2004, secondo quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, del decreto. La prescrizione del termine di quattro mesi da parte dell'art. 5, comma 1, del d.l. 168/2004 dà attuazione a quanto espressamente statuito al punto 7 del dispositivo della sentenza 196/2004, il quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 32, d.l. 269/2003 «nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale». Nella sentenza 196/2004, la Corte ha configurato tale termine come perentorio: ove le Regioni non esercitino il proprio potere entro il termine prescritto, non potrà che trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e dell'Allegato 1 del d.l. 269/2003, così come convertito in legge. Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2), dell'art. 4, dell'art. 6, commi 1, 2 e 5, e dell'art. 8, della l.r. Campania 10/2004. L'art. 26, comma 4, della l.r. Emilia–Romagna 23/2004 individua un'ipotesi di condono avente ad oggetto opere edilizie autorizzate e realizzate anteriormente alla l. 10/1977 sulla edificabilità dei suoli che presentino difformità esecutive. Tale disposizione ha contenuto più ampio rispetto alla normativa statale, prevedendo che in quest'ambito la sanatoria intervenga ope legis, dunque a prescindere dalla specifica richiesta e dalla concessione del titolo abilitativo in sanatoria. Secondo la Corte, le Regioni non possono rimuovere i limiti massimi fissati dal legislatore statale. Tra i principi fondamentali cui esse devono attenersi vi è quello, proprio a fini di certezza delle situazioni giuridiche, della previsione del titolo abilitativo in sanatoria al termine dello speciale procedimento disciplinato dalla normativa statale. Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, della l.r. Emilia-Romagna 23/2004 in quanto esso si risolve nella estensione della sanatoria straordinaria ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 32 del d.l. 269/2003. L'art. 3 della l.r. Marche 23/2004 determina i limiti per il conseguimento del condono amministrativo con disposizioni che in genere riducono le volumetrie massime; non ripete però tutti i limiti massimi determinati dal comma 25 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 (30% della volumetria originaria della costruzione ampliata, 3.000 metri cubi complessivi per le nuove costruzioni residenziali) e, quindi, per questa parte estenderebbe, secondo il Governo, l'area delle opere abusive ammesse alla sanatoria amministrativa. Riguardo all'ampliamento degli immobili non residenziali, l'art. 3 della l.r. 23/2004 determina il limite in relazione (non già al volume, ma) al diverso criterio della superficie realizzabile. Non ponendo alcun limite volumetrico, né richiamando le limitazioni del 30% e dei 750 metri cubi previsti – sia pure in via alternativa – dall'art. 32, comma 25, del d.l. 269/2003, la disposizione impugnata rende possibile, per gli immobili non residenziali, la realizzazione di ampliamenti superiori a quelli massimi previsti dalla normativa statale. Riguardo alla realizzazione di nuove costruzioni residenziali, pur individuando limiti più rigorosi in relazione alla singola unità immobiliare ammessa a sanatoria (la quale non può essere superiore a 200 metri cubi, comprese le pertinenze), non pone alcuna limitazione alla volumetria complessiva della nuova costruzione. In tal modo, la disposizione censurata rende possibile che la nuova costruzione residenziale superi il limite complessivo di 3.000 metri cubi stabilito dall'art. 32, comma 25, del d.l. 269/2003 per tale tipologia di interventi. Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della l.r. Marche 23/2004, nella parte in cui non prevede, quali ulteriori condizioni per la conseguibilità della sanatoria, che le opere abusive non residenziali non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, e che le nuove costruzioni residenziali non superino complessivamente i 3.000 metri cubi. L'art. 3, comma 1, della l.r. Lombardia 31/2004 è stato impugnato poiché la norma potrebbe essere interpretata nel senso di escludere la sanabilità delle opere realizzate in aree vincolate solo se si tratta di vincolo di inedificabilità, e non anche se si tratti di vincolo diverso. Ciò sarebbe in contrasto con l'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. 260/2003, il quale non consente la sanatoria delle opere realizzate su aree comunque vincolate, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile e penale. La difesa della Regione Lombardia ha obiettato che il legislatore regionale ha semplicemente voluto «ribadire e consacrare, anche in un testo legislativo regionale, quanto già previsto dalla legislazione statale, all'art. 32, comma 27, lettera d)». La Corte ritiene le questioni non fondate, dal momento che l'art. 3, comma 1, della l.r. Lombardia 3/2005 si limita, effettivamente, a recepire la normativa statale concernente la sanatoria degli abusi realizzati nelle aree vincolate, senza introdurre ipotesi di sanatoria ulteriori rispetto a quelle previste dal d.l. 269/2003.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 3 (eccettuate le lettere b) e d) del comma 2), dell'art. 4, dell'art. 6, commi 1, 2 e 5, e dell'art. 8, della l.r. Campania 10/2004; dell'art. 26, comma 4, della l.r. Emilia-Romagna 23/2004; dell'art. 3, comma 1, della l.r. Marche 23/2004, nella parte in cui non prevede, quali ulteriori condizioni per la conseguibilità della sanatoria, che le opere abusive non residenziali non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, e che le nuove costruzioni residenziali non superino complessivamente i 3.000 metri cubi; inammissibili o infondate tutte le altre questioni.