Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento delle rete distributiva dei carburanti)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che, al fine di verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione e ammodernamento delle rete distributiva dei carburanti, venga effettuato un monitoraggio e l'istituzione dell'Osservatorio regionale, raccordato con altri sistemi informativi regionali e con l'Osservatorio nazionale, al fine di concorrere alla programmazione regionale nel settore stesso, nonché alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.
Motivi del ricorso
Contrasto con l'art. 117, comma secondo, lett. g) Cost., nella parte in cui si riferisce ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco: le Regioni non possono disciplinare unilateralmente e autoritativamente le funzioni che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi statali, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa (429 e 134 del 2004).
Decisione della Corte
La disposizione prevede un meccanismo di cooperazione tra Regione e Stato nel settore dello scambio delle informazioni (limitate peraltro alle principali) sulla rete distributiva dei carburanti. L'acquisizione, l'elaborazione e lo scambio di informazioni non determinano di regola alcuna lesione di attribuzioni, statali o regionali, ma costituiscono strumenti con i quali si esplica a livello minimo la leale cooperazione tra Stato e Regione, in vista dell'esigenza di garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni sia statali sia regionali (327/2003, e diverse altre prima della riforme del Titolo V). Non ravvisa indebita ingerenza nelle strutture e nelle attribuzioni di organi statali, e nessun vulnus al parametro costituzionale invocato. Tra l'altro, la trasmissione dei dati non è prevista come obbligo generalizzato, ma dietro specifica richiesta, e si riferisce solo ai dati principali.
Dichiarazione:
Dichiara infondata la questione.