Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Con le norme impugnate, la Regione: a) riconosce la qualifica di operatore (art. 1, comma 1) nelle seguenti discipline bio-naturali per il benessere: lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia ed il massaggio tradizionale (art. 2, comma 1); b) demanda alla Giunta regionale, sentito il competente comitato regionale, la possibilità di iscrivere nuove discipline nell'istituito elenco regionale per le discipline bio-naturali per il benessere (art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1); c) prevede la suddivisione di tale elenco in due sezioni: l'una riguardante le organizzazioni con finalità didattiche, associazioni e scuole di formazione, come individuate nei successivi artt. 4 e 5 (art. 3, comma 2, lettera a)); l'altra relativa ai singoli operatori delle discipline bio-naturali per benessere (art. 3, comma 2, lettera b)); d) riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline bio-naturali per il benessere a coloro che abbiano superato la prova di esami di specifici corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese scritte nella prima sezione dell'elenco regionale (art. 6, commi 1 e 2); e) attribuisce alla Giunta regionale di definire, per ogni singola disciplina, le materie oggetto del corso, la durata e le modalità del suo svolgimento e del relativo esame finale (art. 6, comma 3); f) prevede che l'esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione seconda dell'elenco regionale, disciplinata dal successivo art. 8 (art. 7); g) istituisce presso la Regione il comitato regionale delle discipline bio-naturali per il benessere, stabilendone composizione e compiti (art. 9 e art. 10); h) commina sanzioni amministrative per coloro che esercitano l'attività di operatore in una delle discipline bio-naturali per il benessere senza essere iscritti nell'elenco regionale (art. 11, comma 1), ovvero che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nell'elenco medesimo (art. 11, comma 2).
Motivi del ricorso
Gli artt. 1, 2, 3 e 6 ed i successivi artt. 7, 9, 10 e 11 contrastano con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto realizzano un intervento normativo regionale in materia di professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta allo Stato (353/2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992 (poi confermato dall'art. 124, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998 e dall' art. 1, comma 2, della l. 42/1999).
Decisione della Corte
Il contenuto precipuo della legge censurata è riconducibile alla materia concorrente delle professioni. L'individuazione di una specifica area caratterizzante la professione (l'area sanitaria per il caso in esame) è ininfluente ai fini della regolamentazione delle competenze derivanti dall'applicazione del terzo comma dell'art. 117 Cost. (355 e 424 del 2005). Spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall'art. 117, terzo comma, Cost.. Qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli comunque risultanti anche dalla normativa statale già in vigore. Da questa non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative regionali nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata (424, 355 e 319 del 2005 e 353/2003). La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi è riservata allo Stato: tale principio costituisce limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizione censurate.