Sentenza n.39 - deposito 8 2006

Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 11, della legge della Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003) sollevato con due ordinanze del TAR Sicilia, sede di Palermo

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 17, comma 11, della legge della Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), ha sostituito l'art. 5, comma 3, della l.r. Sicilia 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti).
Quest' ultima disposizione, interpretando autenticamente l'art. 23, comma 10, della l.r. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37 sul controllo dell'attività urbanistico-edilizia, il riordino urbanistico e la sanatoria delle opere abusive, disponeva che il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo dovesse essere richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo era stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva.
In seguito all'intervento sostitutivo censurato, l'art. 23, comma 10, della l.r. Sicilia 37/1985 deve essere interpretato nel senso che Ğil parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusivağ.

Motivi del ricorso

La disposizione contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto contraria ai precetti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di presupposti giustificativi dell'interpretazione autentica, ed in particolare con il principio di ragionevolezza della scelta operata, con il divieto di ingiustificata disparità di trattamento, con la coerenza e certezza del diritto, con il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, nonché con la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto.
Contrasta anche con gli artt. 117, 126 e 127 Cost., in quanto confligge con le norme che presiedono all'esercizio della funzione legislativa delle Regioni.

Decisione della Corte

La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che le Regioni possono interpretare autenticamente proprie precedenti disposizioni legislative mediante apposite leggi e che sono estensibili a questo tipo di leggi regionali i limiti in tema di legittimità delle disposizioni di interpretazione autentica individuati in riferimento alle leggi statali (v. 376/1995, 397/1994, 389/1991), a cominciare dalla specifica ragionevolezza.
L'interpretazione autentica dell'art. 23, comma 10, della l.r. 37/1985, fornita dallo stesso legislatore regionale con l'art. 5, comma 3, della l.r.17/1994, ha contribuito al consolidarsi a livello regionale di una interpretazione omogenea ed incontrastata di una disposizione che altrimenti avrebbe potuto produrre applicazioni difformi.
A livello nazionale si è venuta affermando una soluzione analoga in sede di interpretazione giurisprudenziale dell'art. 32 della l. 47/1985 (v. anche sentenza del 22 luglio 1999, n. 20 dell' Adunanza plenaria del Consiglio di Stato).

E' estraneo a qualunque possibilità di giustificazione sul piano della ragionevolezza un rinnovato esercizio del potere di interpretazione autentica di una medesima disposizione legislativa, per di più dando ad essa un significato addirittura opposto a quello che in precedenza si era già determinato come autentico.
Nel caso di specie emerge tra l'altro la volontà di rendere retroattivamente più ampia l'area di applicazione del condono edilizio (la stessa intitolazione dell'art. 17 della l.r. 4/2003 si riferisce al "recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia"), aggirando il problema dei limiti alla derogabilità da parte del legislatore regionale - che pure operi in un sistema di autonomia speciale - del corrispondente principio contenuto nella disposizione statale, in relazione al più recente condono edilizio straordinario (art. 32, comma 27, del d.l. 269/2003 convertito nella l. 326/2003) (196/2004).

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 11, della l.r. Sicilia 4/2003.