Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1, lett. a), della legge Regione Marche 4 ottobre 2004, n. 18 (Norme relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale attuazione della direttiva 96/82/CE)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 6, comma 3, lett. a) della l.r. Marche 18/2004 stabilisce che l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione del piano di emergenza esterno sono effettuati dalla Provincia, sentiti la Regione, l'ARPAM, l'ufficio territoriale del Governo, il comando dei vigili del fuoco competente per territorio, il Comune interessato e gli enti che concorrono nella gestione delle emergenze.
Motivi del ricorso
Violazione degli artt. 18 e 20 del d.lgs. 334/1999, attuativo di direttiva comunitaria sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti: le operazioni previste vanno spesso al di là del territorio regionale e pertanto rientrano nella materia della tutela dell'ambiente di esclusiva competenza statale; violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. per contrasto con uno dei principi fondamentali stabiliti dal d.lgs. 334/1999, nonché dall'art. 5 del d.l. 343/2001 sul coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e il miglioramento delle strutture logistiche nel settore della difesa civile, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 401/2001, tutte da considerarsi norme interposte. In particolare, l'art. 20 del citato d.lgs. 334/1999 prevede, in materia, la competenza del prefetto e sotto questo profilo si ravvisa violazione anche del principio di sussidiarietà e di adeguatezza. Ravvisa inoltre violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. a), poiché l'eventuale informazione dei servizi di emergenza non potrebbe che esser effettuata a cura dello Stato.
Decisione della Corte
L'art. 18 del d.lgs. 334/1999 – legge-quadro in materia di incidenti rilevanti anche dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione – ha attribuito alla Regione la disciplina dell'esercizio delle competenze amministrative in materia (214/2005). L'attribuzione alla Provincia, da parte della Regione, di una competenza amministrativa ad essa attribuita dall' art. 72 del d.lgs. 112/1998 non viola la potestà legislativa dello Stato (259/2004), ma costituisce anzi applicazione di quanto alla Regione consente la stessa legge statale, sia pure in attesa dell'accordo di programma previsto dalla norma statale. La competenza statale si presenta sovente connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti e si connette in modo quasi naturale con la competenza regionale in materia di «protezione civile». L'art. 20 del d.lgs. 334/1999, sulla disciplina dei piani di emergenza esterni, riserva allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale. Questa regolamentazione esclude la incompatibilità della competenza esclusiva dello Stato con interventi specifici del legislatore regionale (214/2005). Riguardo alla censura relativa al coordinamento provinciale anche nei confronti di organi dello Stato, osserva che è ormai un dato acquisito che con l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ad opera della legge di riforma 225/1992 il legislatore statale ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico (327/2003). Sono di competenza regionale gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 (art. 108, comma 1, lettera a), numero 3, d.lgs. 112/1998, che prevede – all'art. 108, comma 1, lettera b), numero 2 – la competenza della Provincia per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi regionali). Le competenze dello Stato sono elencate tassativamente dall'art. 107 del medesimo d.lgs.112/1998 e, per quanto riguarda i piani di emergenza, si riferiscono alla predisposizione, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della l. 225/1992 e alla loro attuazione. La Provincia viene individuata come l'ente cui spetta il compito di predisporre i piani e coordinare gli interventi sul territorio di propria competenza, salvo che non si tratti di calamità che richiedono l'impiego di poteri straordinari, che rimangono nella sfera di attribuzioni dello Stato. Non ravvisa lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.: l'eventuale informazione dei servizi di sicurezza di altri Stati non può che essere attuata a cura dello Stato. La competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 117 Cost., riguarda la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato e non viene certamente intaccata dalla semplice ed eventuale trasmissione di informazioni riguardanti piani di emergenza locali, che può essere peraltro effettuata solo attraverso gli organi statali.
Dichiarazione:
Dichiara infondate le censure.