Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Motivi del ricorso
L'art. 1 indica gli obiettivi della legge e utilizza espressioni quali "stress psicosociale e mobbing nei luoghi di lavoro", dei quali non fornisce alcuna definizione; gli artt. 2, 3, 4 e 5, prevedono le strutture amministrative (centro di riferimento regionale, centri di ascolto localizzati, organismo regionale tecnico-consultivo) e le relative funzioni, attribuendo preminenza agli apparati sanitari piuttosto che a quelli cui è affidata la tutela e la sicurezza del lavoro o a quelli competenti per le attività produttive. Il Governo osserva che la legge non individua l'ambito d'intervento della Regione Abruzzo né la tipologia dei luoghi di lavoro, rendendo possibili ingerenze (non soltanto della Regione, ma anche di organizzazioni datoriali private o sindacali) nei rapporti di lavoro pubblico statale, con invasione della competenza statale di cui alla lett. g) del secondo comma dell'art. 117, e consente interventi nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attività imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni, ledendo anche la lett. l) dell'art. 117 e l'art. 118 Cost..
Decisione della Corte
Il fenomeno del mobbing è ancora privo di una specifica disciplina legislativa statale, ma è venuto in evidenza in controversie decidendo le quali i giudici comuni lo hanno ricondotto, per alcuni suoi aspetti, all'art. 2087 cod. civ. (359/2003). La normativa in materia di mobbing comprende una pluralità di oggetti: la prevenzione e repressione dei comportamenti dei soggetti attivi del fenomeno, le misure di sostegno psicologico, l'individuazione delle procedure per accedere alle terapie di tipo medico di cui la vittima può avere bisogno e il regime di atti o comportamenti posti in essere come reazione a quanto subito. La disciplina rientra essenzialmente nell'ordinamento civile: allo Stato spetta la competenza a dettare la definizione del mobbing ove e quando lo ritenga opportuno. La legge censurata dà per presupposta la nozione dei comportamenti costituenti mobbing, di cui non formula alcuna definizione generale, né esemplificazioni. I compiti affidati alle strutture sanitarie attengono principalmente al rilevamento e alla valutazione delle conseguenze degli atti e comportamenti vessatori sulla salute dei lavoratori ed alla predisposizione di misure di sostegno per loro e per le loro famiglie, vale a dire ad uno degli oggetti possibili della normativa in tema di mobbing, come enucleati nella citata sentenza 359/2003. La possibilità di avvalersi, oltre che di dipendenti delle ASL, anche di lavoratori con contratti di collaborazione o in regime di convenzione, è coerente con i compiti previsti sia per il centro di riferimento regionale (art. 3, ultimo comma) sia per i centri di ascolto localizzati (art. 4, ultimo comma), mentre il loro impiego fa capo ai rispettivi poteri di organizzazione. La legge impugnata non oltrepassa i limiti della competenza riconosciuta alle Regioni, che possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno.
Dichiarazione:
Dichiara infondate le censure.