Sentenza n.205 - deposito 6 2004

Pubblico impiego - concorsi riservati

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge Regione Val d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale).

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 1 della l.r. Val d'Aosta 23/2002 prevede l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto con contratti di lavoro di natura privatistica, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento delle politiche del lavoro dell'amministrazione regionale.
L'art. 2 stabilisce che l'inquadramento avviene per mezzo di corsi-concorso riservati a coloro che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni e sono in possesso dei titoli di studio indicati dalla stessa norma.

Motivi del ricorso

Viene utilizzata una procedura interna interamente riservata a personale già in servizio, in violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, che sanciscono il principio inderogabile del concorso pubblico quale strumento di accesso ai posti di ruolo del pubblico impiego, a garanzia della eguaglianza di tutti i cittadini.

Decisione della Corte

La giurisprudenza costituzionale ha sempre riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (v. sentenze 34/2004, 194/2002, 1/1999). La regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non sono caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi.
Possono prevedersi forme di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, ma questo non deve portare, salvo circostanze del tutto eccezionali, alla riserva integrale di posti disponibili a favore del personale interno.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della l.r. Valle d'Aosta 23/2002.