Sentenza n.3 - deposito 13 2006

Composizione del Consiglio regionale


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 4; 6, comma 2; 7, comma 2; 21; 25, commi 2, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004 n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Delle diverse disposizioni censurate, il Consiglio dei ministri ha autorizzato solo le impugnazioni relative agli articoli 4, comma 1, e 25, commi 2 e 4, lettera a). L'art. 25 (secondo il quale il Presidente della Giunta promuove intese con i competenti organi dello Stato ai fini dell'applicazione della legge) è stato radicalmente modificato dalla successiva l.r. 5/2005. E' quindi ammissibile solo la questione relativa al comma 1 dell'art. 4, secondo il quale "Il Consiglio è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale".


Motivi del ricorso


La composizione del Consiglio è riservata alla fonte statutaria: fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, non può costituire oggetto di disciplina da parte di una legge ordinaria, e l'attuale statuto prevede che il numero dei componenti del Consiglio sia pari a 42, non a 43.


Decisione della Corte


L'art. 25 della legge impugnata, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla l.r. 5/2005, prevede espressamente che le disposizioni della legge medesima si applicano solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto regionale. Lo Statuto della Regione Marche prevede espressamente che: il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l'elezione del Consiglio regionale e fa parte dell'organo consiliare; il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri; sono organi della regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente; il Consiglio regionale è organo legislativo e della rappresentanza democratica della Regione ed è eletto a suffragio universale e diretto. Esclude che il legislatore statutario delle Marche abbia inteso considerare il Presidente della Giunta regionale alla stregua degli altri componenti del Consiglio (come è invece espressamente previsto per il Presidente del Consiglio, la cui elezione avviene tra i consiglieri).


Dichiarazione:


Dichiara le questioni parte inammissibili e parte infondate.