Sentenza n.2 - deposito 13 2006

Addizionale IRPEF


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) e dell'annessa tabella A, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno con ordinanza 18 marzo 2005


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni censurate prevedono, per l'anno 2003, la stessa addizionale regionale all'IRPEF determinata per l'anno 2002 in un importo superiore all'1,4% del reddito imponibile; determinano inoltre la misura dell'addizionale all'IRPEF in ragione di quattro aliquote, sulla base di una modulazione diversa e crescente per scaglioni di reddito.


Motivi del ricorso


La previsione di un'addizionale nell'importo superiore all'1,4% per gli anni successivi al 2002 viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione per contrasto con la norma statale interposta di cui all'art. 50, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che sancisce il divieto di superare, nella determinazione dell'addizionale, il limite dell'1,4% del reddito imponibile. La previsione delle aliquote progressive è illegittima perché contrasta con il riferimento ad un'unica aliquota contenuto nell'art. 50 del d.lgs. 446/1997 e perché aggiunge ulteriori elementi di progressività ad un tributo (IRPEF) a struttura già di per sé fortemente progressiva, pregiudicando i principi di equità e ragionevolezza che devono improntare il sistema tributario e creando una disparità di trattamento tributario tra i cittadini residenti nella Regione Marche e quelli residenti in altre Regioni, ostacolando sia la libertà di fissare la residenza, il domicilio (art. 14 Cost.), o l'impresa (art. 41 Cost.) in qualsiasi parte del territorio nazionale, sia la libertà di circolazione di persone e cose tra le Regioni (art. 120 Cost.).


Decisione della Corte


La previsione di un'addizionale nell'importo superiore all'1,4% per gli anni successivi al 2002 viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione per contrasto con la norma statale interposta di cui all'art. 50, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che sancisce il divieto di superare, nella determinazione dell'addizionale, il limite dell'1,4% del reddito imponibile. La previsione delle aliquote progressive è illegittima perché contrasta con il riferimento ad un'unica aliquota contenuto nell'art. 50 del d.lgs. 446/1997 e perché aggiunge ulteriori elementi di progressività ad un tributo (IRPEF) a struttura già di per sé fortemente progressiva, pregiudicando i principi di equità e ragionevolezza che devono improntare il sistema tributario e creando una disparità di trattamento tributario tra i cittadini residenti nella Regione Marche e quelli residenti in altre Regioni, ostacolando sia la libertà di fissare la residenza, il domicilio (art. 14 Cost.), o l'impresa (art. 41 Cost.) in qualsiasi parte del territorio nazionale, sia la libertà di circolazione di persone e cose tra le Regioni (art. 120 Cost.). Decisione della Corte L'addizionale regionale all'IRPEF costituisce tributo statale e non "proprio" delle Regioni: la relativa disciplina rientra pertanto nella competenza esclusiva statale. L'art. 3 comma 1, lettera a), della legge 289/2002 ha però inteso perseguire l'obiettivo di politica economica di evitare, con decorrenza 30 settembre 2002 e fino al raggiungimento di un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni ed enti locali ai sensi del d.lgs. 281/1997, la maggiore pressione fiscale dell'IRPEF e dell' IRAP che potrebbe derivare dall'ulteriore incremento delle addizionali regionali e locali a tali tributi e, nel contempo, di mantenere lo stesso livello delle addizionali legittimamente stabilite per l'anno 2002. In particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a), della l. 289/2002 stabilisce la sospensione, fino al raggiungimento del suddetto accordo, dei soli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le Regioni deliberati dopo il 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002. L'aumento della addizionale IRPEF per l'anno 2003, disposto dalla Regione Marche per un importo identico a quello vigente nel 2002, non rientra nella sfera di applicazione dell'indicata norma di sospensione e va compreso nell'ambito di quei provvedimenti che il legislatore ha inteso confermare in attuazione della politica di tendenziale mantenimento della pressione fiscale; la disposizione regionale non risponde infatti alle condizioni temporali e quantitative previste dall'art. 3, comma 1, lettera a), ai fini della sospensione, essendo confermativa delle aliquote in vigore nel 2002 ed essendo stata deliberata anteriormente al 30 settembre 2002 (in quanto promulgata il 19 dicembre 2001). Quanto alla seconda questione, osserva che né la norma statale istitutiva dell'addizionale (art. 50, commi 2 e 3, secondo periodo, d.lgs. 446/1997) né la relativa legge di delegazione (art. 3, comma 143, lettera a), l. 23 dicembre 1996, n. 662) impediscono che gli aumenti dell'addizionale siano improntati a criteri di progressività. La parola aliquota, usata al singolare e senza altra specificazione, può ben essere interpretata in senso neutrale, e quindi sia nel senso di aliquota proporzionale sia nel senso di aliquota progressiva. La Costituzione non prevede una riserva esclusiva di competenza legislativa statale in tema di progressività dei tributi. La progressività anzi è un principio che deve informare l'intero sistema tributario; possono quindi anche le Regioni, nell'esercizio del loro autonomo potere impositivo, improntare il prelievo a criteri di progressività in funzione delle politiche economiche e fiscali perseguite. La disparità di trattamento tra contribuenti aventi lo stesso reddito imponibile deriva non dalla progressività dell'addizionale, ma dall'esercizio dell'autonomo potere degli enti territoriali di prevedere, nei limiti fissati dalla legge statale, aliquote anche non progressive della stessa addizionale. Il diverso carico fiscale deriva non dalla legge regionale censurata, che costituisce atto di esercizio di quel potere, ma dalla non censurata disposizione statale che attribuisce quel potere, cioè dall'art. 50 d.lgs. 446/1997.


Dichiarazione:


Dichiara infondate le questioni.