Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana in relazione a due decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 novembre 2004 e 8 giugno 2005
Contenuto delle disposizioni impugnate
I due provvedimenti prorogavano l'incarico di Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano per la durata di sei mesi.
Motivi del ricorso
Non spetta al Ministro prorogare il commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano, in mancanza dell'intesa con il Presidente della Regione Toscana (nel cui territorio ricade il parco), prevista dall'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). L'intesa è posta a salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite nelle materie del governo del territorio e dell'edilizia, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca. La nomina fatta in mancanza dell'intesa lede la sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alle Regioni, in violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni.
Decisione della Corte
In occasione di precedente identica questione 27/2004, era stato osservato che l'art. 9 della l. 394/1991 individua fra gli organi dell'Ente parco il Presidente (nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale) e non prevede il commissario straordinario. Si era però osservato che ciò non esclude il potere del Ministro dell'ambiente di nominare il commissario straordinario, nell'esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, riconosciutagli dagli artt. 9, comma 1, e 21, comma 1, della l. 394/1991, puntualizzando che tale potere non è, però, esercitabile liberamente (27/2004). Proprio perchè alla nomina del commis sario si giunge in difetto di nomina del Presidente, per il mancato perfezionamento dell'intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizione di legittimità della nomina del primo è, quantomeno, l'avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo. Il mancato rispetto della necessaria procedimentalizzazione per la nomina del Presidente rende illegittima la nomina del commissario straordinario, mentre è irrilevante il problema concernente l'apposizione di un termine alla permanenza in carica del Commissario straordinario, poiché la nomina risulta illegittima a prescindere da qualsiasi termine posto alla sua durata. L'illegittimità della condotta dello Stato non risiede nella nomina in sé di un Commissario straordinario, senza la previa intesa con il Presidente della Regione Toscana, ma nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo (27/2004; 339/2005).
Dichiarazione:
Dichiara che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la nomina del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa per la nomina del Presidente. Conseguentemente, annulla i decreti 18 novembre 2004 e 8 giugno 2005 con i quali è stato prorogato l'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano.