Sentenza n.477 - deposito 28 2005

Tassa automobilistica regionale


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere j) e n), della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La lettera j) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 5/2004 estende l'esenzione dalle tasse automobilistiche regionali prevista dall'art. 48, comma 4, della l.r. Lombardia 10/2003, recante il Testo unico della disciplina dei tributi regionali, anche ai veicoli iscritti a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia. La lettera n) della stessa disposizione assoggetta alla tassa di 16,00 euro il rilascio della concessione regionale di cui al Titolo II (caccia e pesca), numero d'ordine 18, licenza tipo D.


Motivi del ricorso


La lettera j) del comma 1 amplia l'ambito di esenzione dalle tasse rispetto a quanto disposto dall'art. 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che limita le caratteristiche di storicità ai soli veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, e interviene in materia attribuita alla competenza legislativa dello Stato, in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione. La maggiorazione della tassa per la concessione regionale di licenza di caccia e pesca prevista dalla lettera n) della stessa disposizione è pari circa al doppio di quanto previsto dalla delibera statale allegata al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281) ed esula dai limiti fissati alla competenza legislativa della Regione in materia di tasse sulle concessioni regionali dall'art. 3, comma 5, della l. 281/1970. La disposizione incorre pertanto nella violazione delle medesime disposizioni costituzionali.


Decisione della Corte


Le disposizioni impugnate sono state abrogate dall'art. 7, comma 5, lettere a) e b), della l.r. Lombardia 3 agosto 2004, n. 19 e non hanno avuto alcuna concreta attuazione.


Dichiarazione:


Dichiara cessata la materia del contendere.