Sentenza n.469 - deposito 28 2005

Statuti Umbria ed Emilia - Romagna - impugnazione - pubblicazione notiziale


Giudizi principali di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le due leggi impugnate hanno ad oggetto i rispettivi Statuti regionali. La delibera statutaria della Regione Umbria è stata oggetto di ricorso governativo definito con la sentenza 378/2004, depositata il 6 dicembre 2004 e pubblicata sulla GU il 15 dicembre 2004, che ha respinto alcune censure, dichiarato l' inammissibilità di altre e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, commi 1, 2 e 3. Il 15 dicembre 2004, il testo della sentenza è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione unitamente ad un avviso nel quale si comunicava che l'art. 66 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, e precisando che “il presente avviso costituisce pubblicità notizia ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 123, terzo comma, della Costituzione e dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16”. In data 29 dicembre 2004, veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione la risoluzione 10 dicembre 2004 con la quale il Consiglio regionale prendeva atto della sentenza della affermato dalla Corte costituzionale e invitava “il Presidente della Giunta regionale a promulgare lo Statuto nei tempi più rapidi possibili, una volta esaurita la fase della possibile richiesta di referendum, ed ovviamente dopo lo svolgimento dello stesso, ove richiesto”. La legge impugnata è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 18 aprile 2005. La delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna è stata oggetto di ricorso governativo, definito con la sentenza 379/2004, depositata il 6 dicembre 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2004, che ha respinto alcune censure, dichiarato inammissibili altre e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, della delibera statutaria. Nel Bollettino Ufficiale della Regione del 1° aprile 2005 è stata pubblicata la delibera statutaria.


Motivi del ricorso


Il Governo ha impugnato le due leggi regionali di adozione degli statuti negando che si possa, sulla base dell'art. 123 Cost., procedere alla promulgazione di una delibera statutaria dichiarata parzialmente illegittima da una sentenza della Corte senza procedere previamente al suo riesame e ad una nuova approvazione secondo la procedura di cui all'art. 123, secondo comma, Cost. L'illegittimità della procedura di promulgazione seguita dalle Regioni lede il diritto degli elettori regionali ad esercitare il potere di richiedere referendum popolare sul testo della deliberazione statutaria, secondo quanto previsto dall'art. 123, terzo comma, Cost..


Decisione della Corte


I ricorsi non sono stati proposti nell'ambito del procedimento di controllo preventivo di cui all'art. 123, secondo comma, Cost., ma nell'esercizio del potere che l'art. 127, primo comma, Cost. riconosce al Governo di impugnare a posteriori le leggi regionali, quindi assumendo come termine iniziale di riferimento per l'esercizio dell'azione la data della pubblicazione della legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione interessata. I ricorsi si riferiscono esplicitamente alle leggi regionali 21/2005 della Regione Umbria e 13/2005 della Regione Emilia-Romagna; assumono come dies a quo per l'impugnativa la data di pubblicazione delle due leggi regionali nei rispettivi Bollettini Ufficiali e richiamano – fra i parametri costituzionali che si assumono violati – anche l'art. 127 Cost.. Uno dei ricorsi (quello rivolto contro la legge di adozione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna) risulta, inoltre, notificato entro il termine di cui all'art. 127, primo comma, Cost.. Le due azioni promosse dal Governo contrastano con il sistema dei controlli sulle fonti primarie regionali quale attualmente configurato nel Titolo V della Parte II della Costituzione e, specificamente, con le previsioni contenute nell'art. 123, secondo comma, e nell'art. 127, primo comma, che individuano due ben distinte procedure di controllo. Per gli statuti regionali continua ad esistere uno speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale (in ragione dei rilevanti contenuti statutari e della posizione della fonte statutaria rispetto all'ordinamento della Regione), mentre per le ordinarie leggi regionali il controllo è ormai successivo, dunque esperibile soltanto dopo la pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione (304/2002). Il termine “pubblicazione” assume nelle due disposizioni un significato ben diverso. Per il ricorso del Governo volto ad attivare il controllo di legittimità costituzionale in via successiva sulle leggi regionali vale come termine a quo la data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del testo della legge previamente promulgata. Per il ricorso preventivo nei confronti delle deliberazioni statutarie vale come termine a quo la pubblicazione notiziale della delibera statutaria non ancora promulgata (l'interpretazione testuale e l'architettura logica dell'art. 123 Cost. inducono a ritenere che il termine pubblicazione di cui ai commi secondo e terzo indichi forme di pubblicità notiziale) (304/2002). L'esplicita previsione di uno speciale e meno favorevole (perché preventivo) sistema di controllo sulla legge statutaria comporta che a questa legge, una volta promulgata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale, non possa applicarsi anche il controllo successivo previsto per le altre leggi regionali dall'art. 127, primo comma, Cost.. In entrambi i casi la seconda pubblicazione notiziale si è verificata. In entrambi i casi il Governo avrebbe potuto promuovere il ricorso di cui al secondo comma del medesimo art. 123, sollevando le questioni di legittimità costituzionale nel termine dei trenta giorni successivi alle pubblicazioni notiziali, termine invece ampiamente scaduto al momento della proposizione dei due ricorsi avverso le leggi di adozione degli statuti in questione. La tipicità dell'azione prevista dall'art. 123, secondo comma, Cost. e la conseguente inutilizzabilità del ricorso ex 127, primo comma, Cost., per le deliberazioni di adozione delle leggi statutarie non esclude che possa impugnarsi la promulgazione e la successiva vera e propria pubblicazione di un testo statutario in ipotesi incostituzionale per vizi non rilevabili tramite il procedimento di cui all'art. 123, secondo comma, Cost.. In simili casi al Governo resta comunque la eventuale possibilità di utilizzare lo strumento del conflitto di attribuzione, analogamente a quanto nel passato si è ammesso per le ipotesi, in qualche misura analoghe, concernenti la asserita lesione dei poteri governativi relativi al controllo preventivo sulle leggi regionali ai sensi del previgente art. 127 Cost. (40/1977).


Dichiarazione:


Dichiara inammissibili i ricorsi.