Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2 (Intolleranze alimentari – Ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione – Istituzione osservatorio regionale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 della legge riconosce l'assistenza sanitaria mediante l'erogazione di prodotti dietetici nei soli casi specificati alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo. L'art. 4 della legge regionale sancisce l'obbligo, per gli uffici della pubblica amministrazione, delle Università, degli istituti scolastici e delle strutture ospedaliere operanti sul territorio campano, di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione.
Motivi del ricorso
Fra i livelli essenziali di assistenza sanitaria individuati con il decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 e con il dpcm 29 novembre 2001, oltre a quelli indicati dalla legge regionale, risulta compresa anche l'erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età. L'art. 1 della legge impugnata contrasta con l'art. 117, comma secondo, lett. m), Cost., in quanto non comprende l'ipotesi prevista dalla disposizione statale richiamata fra gli stati morbosi per i quali è ammessa l'assistenza sanitaria in parola. Il livello essenziale viene quindi ad essere disciplinato in senso riduttivo rispetto alla normativa statale. Violazione anche dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, trattandosi di materia riconducibile nella tutela della salute, che la Costituzione riconosce quale legislazione concorrente della Regione, si pone in contrasto con i princípi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato ed in particolare con i livelli essenziali di assistenza. L'art. 4 della legge regionale viola il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione previsto dall'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto impone un obbligo diretto a tutte le amministrazioni pubbliche e non soltanto a quelle regionali, travalicando l'ambito di competenza riservato all'ente territoriale.
Decisione della Corte
Ripercorre la normativa statale in materia erogazione di particolari prodotti dietetici e di somministrazione di pasti differenziati nelle mense collettive pubbliche e private. Il dpcm 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) include la fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari tra i Livelli essenziali di assistenza (LEA), nella categoria dell'assistenza integrativa, e il decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 (Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare) delimita l'ambito di applicazione dell'assistenza sanitaria integrativa ai soggetti portatori di malattie specifiche, includendo nei livelli essenziali di assistenza l'erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età. Ratio di queste disposizioni si può identificare nel garantire il consumo gratuito di particolari sostanze alimentari a specifiche categorie di soggetti, in relazione ad esigenze di salute ritenute meritevoli di tutela. Alla identità di ratio generale corrisponde tuttavia una precisa differenziazione quanto alle finalità specifiche di tutela in relazione alla diversa qualità dei soggetti destinatari delle erogazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. In relazione ai soggetti che risultano già affetti da malattie che richiedono un'alimentazione particolare sussiste una finalità di assistenza sanitaria curativa; mentre in relazione ai lattanti figli di madri sieropositive per HIV sussiste una finalità di prevenzione verso soggetti sani che occorre preservare dal pericolo di contagio veicolato dal latte materno. La diversità di fini di tutela e di soggetti beneficiari si riflette inevitabilmente sulle modalità di erogazione e sui contesti istituzionali e organizzativi nei quali questa viene effettuata. La mancata previsione, nella legge regionale impugnata, dell'erogazione dei sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV non ha, né potrebbe avere, effetto preclusivo di tale forma di assistenza integrativa, che rimane garantita dalla normativa statale, in cui è stabilito pure che l'esistenza del presupposto della prestazione – la condizione di figlio di madre sieropositiva per HIV – venga accertata e certificata da uno specialista del Servizio sanitario nazionale dipendente o convenzionato (art. 2, comma 2, d.m. 8 giugno 2001), mentre l'accertamento e la certificazione delle patologie che danno diritto alla erogazione di prodotti dietetici è attribuito a «centri di riferimento a tal fine individuati dalle regioni» (art. 2, comma 1). Con diverso atto legislativo la medesima Regione dovrà disciplinare le modalità con le quali gli specialisti del SSN comunicano gli accertamenti eseguiti alle ASL di appartenenza degli assistiti. Si tratta di profilo assistenziale diverso, suscettibile di attuazione da parte della Regione con una normativa di carattere organizzativo. Riguardo alla censura mossa all'art. 4 osserva che, una volta precisata la propria competenza legislativa in una determinata materia, la Regione disciplina la stessa con norme cogenti per tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio regionale. Poiché le Regioni hanno competenza legislativa concorrente sia in materia di tutela della salute che di alimentazione, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., le leggi dalle stesse validamente emanate, nel rispetto dei princípi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, devono avere effetto nei confronti di tutti i soggetti istituzionali che esercitano potestà amministrative ad esse riconducibili. Nel caso in esame, la Regione disciplina un servizio pubblico mirante a soddisfare un diritto dei cittadini sancito, nei suoi livelli essenziali, dalla stessa legislazione statale, che deve essere garantito in tutte le strutture alle quali si riferisce la disposizione censurata, e non soltanto nelle strutture dipendenti dalla Regione. Alle Regioni e alle Province autonome spettano – secondo l'art. 2, comma 1, del d.lgs. 502/1992 – le funzioni amministrative, oltre che legislative, in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. La Regione è pertanto l'autorità amministrativa competente sul territorio, che opera secondo le norme poste dalla legislazione regionale iscritta all'interno dei princípi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Dichiarazione:
Dichiara infondate entrambe le questioni sollevate.