Sentenza n.465 - deposito 28 2005

Personale regionale - progressione


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 2 dell'art. 4 prevede che il personale dipendente dalla Regione, inquadrato ai sensi dell'articolo 20, undicesimo comma, della l.r Marche 41/1979 (sulla ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente di sviluppo delle Marche), anche se in quiescenza, purché avente determinati requisiti, possa avvalersi, a domanda, dei benefici dell'art. 86 della l.r. Marche 47/1980 (recante disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali) (norma poi abrogata dall'art. 42, comma 1, lettera l), della l.r. Marche 20/2001). Il comma 3 stabilisce che i benefici di cui al comma 2 sono attribuiti mediante inquadramento automatico nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento. Le disposizioni censurate si riferiscono al personale inquadrato ai sensi dell' art. 20, undicesimo comma, della l.r. Marche 41/1979, in base al quale «il personale proveniente dalla associazione interregionale organismi cooperativi e dall'associazione provinciale allevatori in servizio presso l'ente da almeno tre anni, per un numero massimo di 6 unità può chiedere, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti regionali. L'inquadramento è effettuato previa valutazione dei titoli e il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita deliberazione della Giunta regionale”.


Motivi del ricorso


Contrasto con l'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione e con la consolidata giurisprudenza costituzionale in base alla quale, per il conferimento di qualifiche superiori nel pubblico impiego è necessario, salva specifica motivata ragione di deroga, l'espletamento di un pubblico concorso aperto anche a soggetti esterni all'amministrazione. Il pubblico concorso offre infatti le migliori garanzie di selezione dei più capaci, meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi (1/1999; 194 e 373 del 2002 e 274/ 2003). Lesione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto le disposizioni impugnate, attraverso un uso abnorme della efficacia retroattiva di una norma abrogata, mettono in discussione un procedimento di inquadramento del tutto esaurito, senza che emerga alcun motivato fondamento per la scelta operata dal legislatore regionale.


Decisione della Corte


Le norme impugnate, riferite ad una bene individuata categoria di dipendenti regionali, estendono ad essi i benefici già previsti dall'abrogato art. 86 della l.r. 47/1980 e, pertanto, l'inquadramento nel livello immediatamente superiore a quello spettante, con decorrenza dal 1° ottobre 1978. Il passaggio nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento avviene automaticamente, a semplice richiesta degli aventi diritto, da presentare nel termine di decadenza di trenta giorni realizzando un reinquadramento ope legis di una ristrettissima categoria di dipendenti. Le disposizioni regionali determinano un automatico e generalizzato scivolamento di soggetti precisamente individuati verso la qualifica superiore, in palese contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso e con la consolidata giurisprudenza della Corte (159/2005). Non sussistono peculiari situazioni che giustificano la deroga al principio stesso. Le norme censurate non si giustificano per esigenze specifiche ed eccezionali; non sono poste all'interno di un intervento legislativo volto a riorganizzare il servizio (che potrebbe giustificare l'utilizzazione di pregresse esperienze professionali); si riferiscono anche a personale in quiescenza, in relazione al quale non è invocabile alcuna eccezionale esigenza di riorganizzazione, ovvero a personale già in servizio e, come tale, legato da stabile rapporto di dipendenza con l'Amministrazione regionale. L'originaria selezione concorsuale non può legittimare una progressione ope legis di ristrette ed individuate categorie di dipendenti.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della l.r. Marche 10/2004.