Sentenza n.459 - deposito 23 2005


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), promosso con ordinanza del 4 agosto 2003 dal TAR dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione impugnata prevede che la "guida ambientale escursionistica", come definita dalla stessa disposizione censurata, può esercitare la propria attività professionale anche in “ambienti montani”.


Motivi del ricorso


Il giudizio trae origine dall'impugnazione del bando di concorso pubblico per conseguire l'abilitazione di guida ambientale escursionistica in Emilia-Romagna, ed è stato instaurato da alcune guide alpine, da maestri di alpinismo ed accompagnatori di montagna per l'annullamento dei provvedimenti che, attuando la l.r. 4/2000, rendono operativa la figura della guida escursionistico-ambientale, le cui funzioni sono ritenute in parte corrispondenti a quelle delle loro figure professionali, con conseguente pregiudizio per gli interessi delle appartenenti a queste ultime. Gli artt. 2, 3 e 31 della legge 3 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) riservano l'attività professionale di accompagnamento in montagna alle guide alpine (nei due gradi di "aspirante guida" e di "guida alpina maestro di alpinismo") ed agli accompagnatori di media montagna. Viene ravvisata la illegittimità della disposizione limitatamente all'inciso “ambienti montani”, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con la l. cost. 3/2001.


Decisione della Corte


Ripercorre il quadro normativo delle attività professionali in ambito turistico e rileva che già nel precedente regime costituzionale le Regioni disponevano di un potere legislativo di tipo concorrente riguardo alla definizione e alla disciplina delle attività professionali nell'ambito turistico (dall'art. 11 della l. 17 maggio 1983, n. 217 , recante la legge quadro per il turismo alla l. 8 marzo 1991, n. 81, recante la legge quadro per la professione di maestro di sci e di guida alpina sino al d.l. 29 marzo 1995, n. 97, recante “Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport” e al d.lgs. 112/1998, che agli artt. 43 e seguenti ha completato il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni). Occorre definire l'ampiezza delle attività professionali che la normativa di cornice contenuta nella l. 6/1989 riserva alle guide alpine attività che non possono essere attribuite ad altre figure professionali operanti nell'ambito turistico. Ciò che distingue tale figura professionale è non una generica attività di accompagnamento in aree montane, ma l'accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti «l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche» (cfr art. 2, comma 2, l. 6/1989) o l'attraversamento di aree particolarmente pericolose e cioè «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi» (cfr art. 21, comma 2, della medesima legge). Anche l'art. 23 della medesima legge riserva “alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi” l'attività di accompagnamento sui vulcani solo allorché siano previste le attrezzature e tecniche alpinistiche di cui al citato art. 21. Le Regioni possono disciplinare la formazione e l'abilitazione di “accompagnatori di media montagna”, operanti in aree diverse da quelle riservate alle guide alpine, prevedendo che questa specifica attività professionale si svolga sotto la vigilanza del collegio regionale delle guide alpine, d'intesa con la Regione interessata (art. 21 l. 6/1989). Si tratta di una figura professionale facoltativa, che le Regioni possono disciplinare o meno, come appunto ha fatto la Regione Emilia-Romagna. La figura di “guida-ambientale escursionistica” prevista dall'art. 2, comma 3, della l.r. 4/2000 presenta un profilo professionale alquanto differenziato dall'“accompagnatore di media montagna”, perchè ha una finalità essenzialmente finalizzata ad illustrare “gli aspetti ambientali e naturalistici” dei diversi territori (montani, collinari, di pianura ed acquatici), con esplicita esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi. Poiché non si erode l'area della figura professionale della guida alpina, ma si opera nell'area lasciata alla discrezionalità del legislatore regionale dalla vigente legislazione di cornice in materia turistica, rimane priva di fondamento la questione di legittimità costituzionale sollevata.


Dichiarazione:


Dichiara infondata la censura.