Giudizi incidentali di legittimità costituzionale degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere b) ed e), e 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) promossi dal Tribunale di Roma con ordinanze 31 luglio 2002, 11 ottobre 2002 (due ordinanze) e 31 gennaio 2003.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 33, commi 1 e 2, del d.lgs. 80/1998 devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi. L'art. 34, comma 1, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. Rimangono nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti alla adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Motivi del ricorso
Il nuovo criterio di riparto della giurisdizione per blocchi di materie introdotto dalla l. 205/2000 determina uno smisurato ampliamento della giurisdizione esclusiva in contrasto con gli articoli 103, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione. Il riferimento alle “particolari materie indicate dalla legge” esprime il carattere residuale delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva, la cui peculiarità è stata tradizionalmente riscontrata nella compresenza di posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo. Attribuire al giudice amministrativo interi blocchi di materie segna l'inversione della regola posta dall'art. 103, e configura il giudice amministrativo come giudice ordinario delle controversie in cui è parte una pubblica amministrazione, in violazione anche dell'art. 100, primo comma, della Costituzione, che lo qualifica giudice “nell'amministrazione” e non “dell'amministrazione”. Ravvisa violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dei principi di uguaglianza, in quanto si crea una posizione di privilegio della pubblica amministrazione, e di ragionevolezza, in quanto si crea un inutile doppione del giudice ordinario. Ravvisa inoltre lesione degli articoli 102, primo comma, 113, primo comma, e 25 della Costituzione.
Decisione della Corte
Ripercorre la normativa in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dai principi in materia di giustizia amministrativa sanciti dalla legge abolitrice del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, che assicurava al cittadino tutela davanti al giudice ordinario “per tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione” (art. 2) e sanciva “per tutti gli affari non compresi nell'articolo precedente” la competenza del giudice amministrativo. La giurisdizione esclusiva, fino al 1990 confinata nei ristretti limiti segnati dall'art. 29 del TU 1054 del 1924 e 5, comma 1, della l. 1034 del 1971, è stata poi ampliata con la previsione dell'impugnazione degli atti delle cd autorità amministrative indipendenti e poi degli accordi tra privati e pubblica amministrazione: ampliamenti limitati a specifiche controversie connotate dall'intreccio di situazioni soggettive qualificabili come interessi legittimi e come diritti soggettivi. La legge 205/2000 è incompatibile con il dettato costituzionale. L'art. 103, primo comma, Cost. consente al legislatore ordinario di indicare particolari materie nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi. Nella formulazione dell'art. 33 del d.lgs. 80/1988 viene a mancare il rapporto di species ad genus che l'art. 103 Cost. esige quando considera come particolari, rispetto a quelle nelle quali la pubblica amministrazione agisce come autorità, le materie devolvibili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo o se si vale della facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. 80/1998 nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi”, anziché le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a procedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 241/1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore. Dichiara l'illegittimità anche dell'art. 33, comma 2, che devolve le competenze sulle controversie tra amministrazioni pubbliche e gestori comunque denominati di pubblici servizi e quelle riguardanti attività e prestazioni di ogni genere rese nell'espletamento dei pubblici servizi. Dichiara l'illegittimità dell'art. 34, comma 1, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.