Sentenza n.456 - deposito 23 2005


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane), e degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, recante "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane)"


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 16, comma 1, secondo periodo, della l.r. Puglia 20/2004 stabilisce che la comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori e consiglieri dei comuni partecipanti; il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità; la carica di presidente dell'organo esecutivo è incompatibile con quella di parlamentare, consigliere regionale e sindaco. L'art. 1 della l.r. Toscana 68/2004 ha inserito il comma 3-bis nell'art. 11 della legge 28 dicembre 2000, n. 82, secondo cui «in caso di rinnovo, l'organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentati dei comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei comuni (…)». L'art. 4 della stessa l.r. Toscana 68/2004 detta disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese e prevede che essa continui ad operare fino all'individuazione del nuovo àmbito territoriale secondo le modalità stabilite dall'art. 2, comma 1, della l.r. Toscana 82/2000


Motivi del ricorso


L'art. 16, comma 1, secondo periodo, della l.r. Puglia 20/2004 contrasta con gli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, in quanto invade la competenza legislativa statale in materia di “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” (art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.), e lede il «principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali» e «le prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni». L'art. 27 del d.lgs. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali disciplina le regole di incompatibilità con termini e modalità compiutamente prefissati e non consente margini di integrazione o modificazione da parte del legislatore regionale. Riguardo all'art. 1 della l.r. Toscana 68/2004, osserva che la Comunità montana ha una piena autonomia statutaria, come i comuni, ed è pertanto sovrana nella determinazione della propria organizzazione. La Regione non può interferire e non può imporre norme organizzative in contrasto con i criteri generali dettati dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare sui parametri numerici per la composizione dei consigli e per la validità delle sedute, determinati per i Comuni dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. 267/2000. La norma censurata finirebbe, inoltre, per imporre «un quorum per la composizione dei consigli e per la validità delle sedute superiore a quello previsto dalla normativa statale, che incide in termini negativi sul funzionamento dell'organo rappresentativo e sulla sua efficienza». Ravvisa violazione degli articoli: a) 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, che riserva alla legge statale la materia dell'ordinamento degli enti locali; b) 114 della Costituzione, in quanto – incidendo indebitamente sulla specifica competenza statutaria delle Comunità montane – violerebbe il principio di equiordinazione; c) 3 e 97 della Costituzione, nella misura in cui impone parametri numerici più pesanti per la composizione dei consigli e per la validità delle sedute nei casi previsti, introducendo irragionevoli disuguaglianze fra organismi della stessa natura e funzione. L'art. 4 della l.r. Toscana 68/2004 contrasta con gli artt. 114 e 117 della Costituzione in quanto viola l'autonoma capacità dei Comuni di decidere sull'adesione o meno alla costituenda Comunità montana: spetta ai Comuni decidere in ordine sia alla determinazione sulla costituzione dell'ente che alla individuazione dei suoi àmbiti territoriali. Ravvisa violazione degli artt. 114 e 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.


Decisione della Corte


Occorre valutare se ed in quali àmbiti spetti allo Stato la potestà legislativa esclusiva in ordine alla struttura ed alle funzioni delle comunità montane e, in particolare, se possano trovare applicazione nei confronti delle stesse i parametri costituzionali (artt. 114 e 117, comma 2, lettera p), Cost.) previsti specificamente per i comuni, sul presupposto della equiordinazione delle prime ai secondi. Dalla evoluzione della legislazione in materia emerge il riconoscimento alla Comunità montana della natura di ente locale autonomo. La più recente normativa ha specificato quale sia l'effettiva natura giuridica di tali enti, qualificandoli dapprima quale unioni montane, successivamente quali unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani (244/2005). L' art. 27 del d.lgs. 267/2000 demanda alla legge regionale la disciplina delle Comunità con specifico riferimento: a) alle modalità di approvazione dello statuto; b) alle procedure di concertazione; c) alla disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; d) ai criteri di ripartizione tra le Comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea; e) ai rapporti con gli altri enti operanti nel territorio. Si tratta di unioni di Comuni create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, funzioni proprie, funzioni conferite e funzioni comunali (229/2001, 244/2005). Questa qualificazione pone in evidenza l'autonomia di tali enti non solo dalle Regioni ma anche dai comuni, come dimostra, tra l'altro, l'espressa attribuzione agli stessi della potestà statutaria e regolamentare (art. 4, comma 5, della l. 131/2003). Non ravvisa violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. p) Cost., in quanto esso fa espresso riferimento ai comuni, alle province e alle città metropolitane e l'indicazione deve ritenersi tassativa (244/2005). La disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. 267/2000, rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. L'art. 114 della Costituzione non contempla le Comunità montane tra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto. Non può farsi utile riferimento ai principi fondamentali che sarebbero desumibili dal d.lgs. 267/2000 in materia di disciplina delle autonomie locali perché, vertendosi in materia rientrante nella competenza residuale delle Regioni, non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 117, terzo comma, ultima parte, della Costituzione, la quale presuppone, invece, che si verta nelle materie di legislazione concorrente. Ritiene infondate le censure mosse agli artt. 1 e 4 della l.r. Toscana 68/2004. Riguardo all'art. 16, comma 1, della l.r. Puglia 20/2004 osserva che la previsione contenuta nell'art. 65 della Costituzione, secondo cui la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore, pone una precisa riserva di legge statale che preclude al legislatore regionale, anche se fornito, come nel caso di specie, di potestà legislativa residuale in materia di ordinamento delle Comunità montane, di determinare le cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) con l'ufficio di deputato o di senatore (sentenze 127/ 1987 e 60/1966).


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, secondo periodo, della l.r. Puglia 20/2004; infondate le altre questioni.