Sentenza n.455 - deposito 23 2005

Autoveicoli di interesse storico - tassa automobilistica


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2005)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale impugnata stabilisce che, dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni. Il comma 1 dell'art. 11 della stessa legge regionale prevede che, per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tabella 2-bis allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000); i commi 2 e 3 indicano la disciplina da applicare ai provvedimenti non definitivi, in corso all'entrata in vigore della legge, e i tempi di presentazione delle istanze di rimborso delle somme versate prima della entrata in vigore della legge medesima.


Motivi del ricorso


L'art. 63, commi 2 e 3, della l. 342/2000 prevede l'esenzione dalle tasse automobilistiche, dopo venti anni dalla loro costruzione, solo per gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, aventi determinate caratteristiche ed individuati, rispettivamente, dall'Automobilclub Storico Italiano e dalla Federazione Motociclistica Italiana con propria determinazione aggiornata annualmente, mentre la norma regionale in esame estende l'esenzione ai veicoli iscritti in altri registri ( “Storico Lancia”, “Italiano FIAT” e “Italiano Alfa Romeo”). Il comma 1 dell'art. 10 viola quindi gli artt. 117, comma secondo, lettera e), e 119 della Costituzione. L'art. 6, commi 22-bis e 22-ter, della l. 488/1999 stabilisce che le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo parametri e misure fissati nella tabella 2-bis allegata alla stessa l. 488/1999, che possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'art. 11 censurato introduce una esenzione, relativamente ai veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate, in palese difformità rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale, ed inoltre prevede sia l'applicazione retroattiva dell'esenzione ai provvedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, sia la possibilità di chiedere il rimborso della tassa anteriormente corrisposta, modificando in modo sostanziale la disciplina della c.d. tassa automobilistica regionale.


Decisione della Corte


Il comma 1 dell'art. 10 conferma quale requisito temporale per l'esenzione i venti anni dalla costruzione, ma, a differenza dalla norma statale, prevede gli ulteriori presupposti oggettivi dell'iscrizione dei veicoli nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana (senza fare alcun riferimento all'individuazione spettante all'ASI e alla FMI ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge n. 342 del 2000) e della rispondenza ai requisiti indicati nell'articolo 60 del codice della strada, intervenendo quindi su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il richiamato art. 60, comma 4, del codice della strada, stabilisce che rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione nei registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Esso individua i veicoli di interesse storico e collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (subordinandola, a pena di sanzioni amministrative, al possesso di determinati requisiti indicati nel regolamento di attuazione) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell'esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato art. 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico e non a quelli di "mero" interesse storico e collezionistico. Dichiara la illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata, per la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Quanto alla tassa automobilistica regionale, il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, oltre che l'attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni, non ha sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi del tributo: la tassa automobilistica non costituisce “tributo proprio della Regione” ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione, in quanto essa è stata solo “attribuita” alle Regioni, ma non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.. La disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che ha portato alla dichiarazione di incostituzionalità di disposizioni regionali che configuravano un' esenzione più ampia di quelli fissata dalla legge statale (311, 297 e 296 del 2003). L'art. 2, comma 1, lettera d-ter, del dpr 5 febbraio 1953, n. 39 (recante il Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) non prende in considerazione la massa complessiva del veicolo né ai fini di esenzione né ai fini della graduazione dell'importo del tributo dovuto (commisurato solo all'entità della massa complessiva rimorchiabile). Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; dalla sua illegittimità deriva quella dei successivi due commi dello stesso articolo, costituenti mero corollario della norma che prevede l'esenzione.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, e 11 della l.r. Liguria 3/2005.