Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 43 e 75, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia – Romagna
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 43 dell'art. 3 della l. 350/2003 attribuisce al Ministro degli affari esteri l'emanazione delle disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative. Il comma 75 dello stesso art. 3 stabilisce che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (compreso quindi il personale delle Regioni) che si reca all'estero per ragioni di servizio nell'ambito dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle sole spese di viaggio aereo nella classe economica.
Motivi del ricorso
Il comma 43 si riferisce anche alla competenza legislativa concorrente dei rapporti internazionali delle Regioni e attribuisce al Ministro degli affari esteri, in violazione dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione, la potestà di adottare un atto ministeriale di natura regolamentare, senza limitarne esplicitamente l'applicazione alle amministrazioni statali. Viola anche gli artt. 118 e 119 Cost., concernendo la razionalizzazione dei flussi di erogazione finanziaria e la semplificazione delle procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale di pertinenza anche delle Regioni. Il comma 75 contiene non un principio fondamentale, ma una minutissima norma di dettaglio, violando l'autonomia legislativa e finanziaria regionale sancita dagli artt. 117 e 119 Cost..
Decisione della Corte
Il comma 43 dell'art. 3 della l. 350/2003 non contiene alcun riferimento testuale alle Regioni quali soggetti attivi della cooperazione internazionale, può quindi essere inteso nel senso che il potere del Ministro degli affari esteri di emanare un regolamento per razionalizzare i flussi finanziari e per semplificare le procedure di gestione riguardi solo le attività di cooperazione internazionale svolte dallo Stato, e non anche quella svolta dalle Regioni. Il comma 75 del medesimo articolo 3, laddove pone limiti all'entità di una singola voce di spesa della Regione, non può essere considerato principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost.) perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve in una indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri e obiettivi (ad es.: il contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungerli (417/2005; 390 e 36 del 2004).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 75, della l. 350/2003; infondata la seconda censura.