Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 123, comma 3, della Costituzione)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che le operazioni referendarie di cui all'art. 123, comma terzo, della Costituzione, iniziate prima del giudizio della Corte costituzionale sulla deliberazione statutaria impugnata dal Governo, perdano efficacia qualora venga pronunciata l'illegittimità totale o parziale della deliberazione statutaria e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria.
Motivi del ricorso
L'art. 123, comma terzo, Cost., prevede che il referendum abbia ad oggetto l'intera deliberazione referendaria e non singole norme o parti di essa.
Decisione della Corte
Il referendum previsto dal comma terzo dell'art. 123 si riferisce alla complessiva deliberazione statutaria e non a singole sue parti; gli effetti che possono essere prodotti sul procedimento di richiesta di questo tipo di referendum da una eventuale sentenza della Corte costituzionale di accoglimento dei rilievi di incostituzionalità formulati dal Governo con il ricorso di cui al secondo comma dell'art. 123 Cost. non subiscono differenziazione a seconda dell'ampiezza della dichiarazione di illegittimità costituzionale, sia essa stata totale o parziale: le operazioni del procedimento referendario eventualmente compiute prima del ricorso del Governo divengono necessariamente inefficaci. Ogni pronuncia di annullamento determina una mutazione dell'oggetto del referendum, sia che si proceda successivamente ad una nuova deliberazione statutaria da parte del Consiglio regionale in seguito ad una dichiarazione di illegittimità totale o parziale, sia che si debba semplicemente prendere atto di un effetto meramente demolitorio di parte della deliberazione statutaria in conseguenza alla sentenza della Corte costituzionale stessa.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della l.r. Liguria 31/2004 limitatamente alle parole "e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria"