Sentenza n.436 - deposito 2 2005

Impianti di telecomunicazione e radiotelevisione - limiti di emissione - sanzioni


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), promosso con ordinanza del 24 luglio 2004 del Tribunale di Sondrio


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata disciplina le sanzioni amministrative applicabili in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione.


Motivi del ricorso


La disposizione regionale, disciplinando in via autonoma le sanzioni applicabili nel caso di inosservanza dei limiti di esposizione, pur richiamando la legge - quadro 36/2001, invade la competenza statale e viola l'art. 117 della Costituzione.


Decisione della Corte


La norma contenuta nell'art. 12, comma 5, della l.r. 11/2001 si limita a richiamare la normativa statale stabilita dalla l. 36/2001: non ha un autonomo contenuto precettivo, non sussiste quindi alcuna sovrapposizione tra normativa regionale e normativa statale nella stessa materia. Poiché la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal giudice remittente con riferimento ad una norma – il censurato art. 12, comma 5, della l.r. 11/2001 – la quale non è stata posta a fondamento dell'ordinanza comunale 12 gennaio 2004 e della quale il rimettente non è chiamato a fare diretta applicazione, la questione deve essere ritenuta manifestamente inammissibile, difettando il requisito della sua rilevanza nel giudizio.


Dichiarazione:


Dichiara la manifesta inammissibilità della questione.