Sentenza n.432 - deposito 2 2005


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) come modificato dall'art. 5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità) promosso con ordinanza del TAR Lombardia con ordinanza 30 giugno 2003


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata stabilisce che, a decorrere dal 1° agosto 2004, è riconosciuto il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale ai cittadini italiani invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro residenti in Lombardia con grado di invalidità pari al 100%, secondo modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.


Motivi del ricorso


La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da un cittadino extracomunitario per l'annullamento della delibera della Giunta regionale n. 7/16747 del 12 marzo 2004, che consente la circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale, agli invalidi civili, alla duplice condizione del possesso della cittadinanza italiana e della residenza in Lombardia. Viene ravvisata violazione delle seguenti disposizioni costituzionali: art. 32, primo comma, che, qualificando diritto fondamentale dell'individuo il benessere psicofisico, presuppone una titolarità di esso “senza distinzioni”, accedendo quindi ad una nozione di individuo comprensiva anche dello straniero residente in Italia; art. 3, in quanto la disposizione introduce trattamenti differenziati rispetto a situazioni che non presentano elementi di diversità rilevanti per l'ordinamento, trattandosi di misure di sostegno a favore di individui gravemente invalidi; art. 35, che tutela il lavoro, in quanto il beneficio è finalizzato alla tutela di quanti si trovano in difficoltà rispetto al lavoro per favorire il recupero delle energie psicofisiche; art. 117, comma secondo, lettera a), in quanto, nell'introdurre un regime differenziato tra cittadini italiani e stranieri, è stata violata la riserva alla legislazione statale circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma secondo, lett. m), Cost.), e i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in tema di tutela della salute.


Decisione della Corte


La disposizione censurata si inserisce in una normativa ispirata a finalità eminentemente sociali: la scelta del legislatore locale è quella di agevolare l'accesso al sistema dei trasporti pubblici locali ad un gruppo di persone accomunate dalla appartenenza alla più grave condizione di invalidità. Il discrimen previsto dalla disposizione ruota intorno alla preclusione che la normativa ha inteso introdurre nei confronti degli stranieri, compromettendo non solo il generale canone di ragionevolezza, ma anche la tutela della salute e del lavoro, la riserva alla legislazione statale circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e i principi fondamentali in tema di legislazione concorrente regionale sulla salute. Secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, il principio costituzionale di uguaglianza tra la posizione del cittadino e quella dello straniero non tollera discriminazioni solo quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo (62/1994), per cui sono legittime norme applicabili solo nei confronti del cittadino, purché tali da non compromettere l'esercizio di quei diritti fondamentali. D'altra parte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva la garanzia di un nucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, che impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela che possono pregiudicare l'attuazione di quel diritto. Questo nucleo irriducibile di tutela della salute quale diritto della persona deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso e il soggiorno nello Stato. Vero anche che il diritto alla circolazione gratuita, o un diritto a fruire di tariffe agevolate, non configura una prestazione essenziale o minimale e non si presenta come una scelta costituzionalmente obbligata. Beneficiari della prestazione sono anche soggetti non invalidi (v. comma 1), per cui non si può ritenere che la concessione della provvidenza sia correlata al diritto alla salute come valore fondamentale da salvaguardare. D'altra parte, non può considerarsi il trasporto pubblico come un servizio destinato ad integrare quel “nucleo irriducibile” protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. La provvidenza a favore degli invalidi non si giustifica in relazione ai singoli bisogni di locomozione, ma rinviene la sua ragion d'essere in una logica di solidarietà sociale, nella ragionevole presupposizione delle condizioni di difficoltà in cui versano i residenti che, per essere totalmente invalidi, vedono grandemente compromessa, se non totalmente eliminata, la propria capacità di guadagno. La previsione di tariffe gratuite o agevolate per gli invalidi risponde a finalità sociali e si inquadra nel novero delle disposizioni facoltative, in quanto non è destinata a soddisfare diritti fondamentali, e sono quindi legittime le scelte operate dal legislatore e volte a contemperare la massima fruibilità del beneficio con la limitatezza delle risorse finanziarie. Il legislatore può introdurre regimi differenziati circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, ma solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o addirittura arbitraria. Richiama alcune disposizioni statali che equiparano, a determinati fini, la posizione dello straniero a quella del cittadino. L'art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che equipara gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per gli invalidi civili, costituisce principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione nella materie di competenza legislativa regionale, fra le quali rientra il trasporto regionale. Gli artt. 2 e 3, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, equipara, per quanto attiene alle prestazioni in tema di handicap, nell'ambito dei principi fondamentali, ai cittadini gli stranieri e gli apolidi residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Dalla norma censurata non emerge ratio diversa dalla introduzione di una preclusione destinata a discriminare dai fruitori della provvidenza sociale gli stranieri in quanto tali.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della l.r. Lombardia 1/2002 nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione fra gli aventi diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuta alle persone totalmente invalide per cause civili.