Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 57, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) promosso dal tribunale di Milano con ordinanza del 22 luglio 2004
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata attribuisce alle Aziende sanitarie locali e, per il territorio della città, al Comune di Milano, la funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 112/1998; agli stessi enti spetta, in rapporto alle rispettive competenze, la legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l'esercizio della funzione trasferita.
Motivi del ricorso
L'art. 130, comma 2, del d.lgs. 112/1998 aveva disposto il trasferimento alle Regioni della funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, trasferimento concretamente disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000. Con la disposizione censurata, la Regione ha trasferito le funzioni alle ASL e, per il territorio della città di Milano, al Comune di Milano, in anticipo rispetto alla normativa statale, legiferando in materia processuale, in contrasto con l'art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione, con conseguente irragionevole diversità della disciplina processale nelle diverse Regioni, diversità produttiva di incertezza nella individuazione del soggetto legittimato passivo.
Decisione della Corte
La normativa è inequivoca nell'affermare la legittimazione esclusiva dell'INPS nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di prestazioni per invalidità civile, quale quella chiesta nel giudizio all'interno del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale. Sia dall'art. 130 del d.lgs. 112/1998 richiamato dalla disposizione censurata sia dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 1999, n. 96 (che demanda alle Regioni l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e verifica, e le funzioni amministrative relative alla determinazione di eventuali benefici aggiuntivi) si desume che alle Regioni erano state demandate le funzioni di programmazione, coordinamento e verifica e le funzioni amministrative relative alla determinazione di eventuali benefici aggiuntivi.
Dichiarazione:
Dichiara la questione manifestamente inammissibile.