Sentenza n.424 - deposito 25 2005

Discipline bio-naturali


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli da 1 a 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1 della l.r. 13/2004 istituisce il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino; l'art. 2 riconosce a tali discipline il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona e ne demanda l'identificazione ad una delibera della Giunta regionale; gli articoli da 3 a 7 sono funzionalmente collegati ai precedenti in quanto il loro contenuto dispositivo è volto al raggiungimento dei fini della legge medesima (regolamentazione e gestione delle professioni sanitarie anche non convenzionali).


Motivi del ricorso


Nell'ambito delle discipline bio-naturali (genericamente definite e non identificate dalla legge) devono ritenersi comprese le professioni sanitarie anche non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con relativi profili e ordinamenti didattici, spetta allo Stato (art. 6, comma 3, d.lgs. 502/1992; art. 124, comma 1, lett. b), d.lgs. 112/1998 e art. 1, comma 2, l. 42/1999).


Decisione della Corte


L'impianto generale, lo scopo esplicito e il contenuto della legge rendono evidente che oggetto della normativa in esame è riconducibile alla materia delle professioni di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. Compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente. Qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto di quelli risultanti dalla normativa statale già in vigore, dalla quale non si trae alcuno spunto che consenta iniziative legislative regionali nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata (201/2003 e 282/2002). La potestà legislativa regionale in materia di professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici e l'istituzione di nuovi albi, è riservata allo Stato (355/2005; 319/2005; 353/2003).


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli da 1 a 7 in via diretta e degli articoli 8 e 9 in via consequenziale della l.r. Piemonte 13/2004.