Sentenza n.417 - deposito 14 2005

Interventi correttivi di finanza pubblica


Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, 5, 9, 10 e 11, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, promossi dalle Regioni Campania (due ricorsi), Toscana, Valle d'Aosta e Marche


Contenuto delle disposizioni impugnate


Motivi dei ricorsi e decisione della Corte



L'art. 1, comma 4, della legge statale modifica l'art. 26 della l. 488/1999 (legge finanziaria 2000) sostituendo il comma 3 con i commi 3 e 3-bis. Il nuovo comma 3 attribuisce alle amministrazioni pubbliche – compresi regioni ed enti locali – la facoltà di scegliere tra il ricorso alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. Il nuovo comma 3-bis prevede l'obbligo di trasmissione alle strutture e agli uffici interni preposti al controllo di gestione dei provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi. Secondo le Regioni ricorrenti, la disposizione incide, con previsioni di dettaglio, sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. Contrasta con lo statuto della Val d'Aosta, che attribuisce competenze legislative e amministrative nelle materie dell'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e dell'ordinamento degli enti locali. Secondo la Corte, la disposizione ha natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (cfr. 36/2004 su questione analoga, pur se relativa ad altra disposizione di legge). Non si può contestare la legittimità di una norma che "consente" agli enti autonomi di aderire alle convenzioni statali, in quanto si tratta di previsione meramente facoltizzante. L'obbligo di adottare i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso per gli acquisiti effettuati autonomamente, pur realizzando un'ingerenza penetrante nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa, non supera i limiti di un principio di coordinamento adottato nell'ambito della discrezionalità del legislatore statale. L'obbligo di trasmissione agli organi interni di revisione contabile delle delibere di acquisto in via autonoma è riconducibile agli stessi principi fondamentali di coordinamento, in ragione del carattere "strumentale" rispetto all'obbligo di adottare i parametri previsti dalle convenzioni.



Il comma 5 dell'art. 1 inserisce, dopo l'art. 198 del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), l'art. 198-bis, secondo cui "nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del controllo, oltre che agli amministratori e ai responsabili dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, anche alla Corte dei conti". Secondo le Regioni ricorrenti, la disposizione attiene alla materia del controllo sugli enti locali, riservata alla potestà legislativa regionale e a quella regolamentare degli stessi enti locali, e crea una irragionevole interferenza tra controllo interno di gestione e accertamenti della Corte dei conti. La Corte ritiene che la disposizione interferisca con la funzione di controllo della Corte dei conti sui risultati del controllo di gestione interno, ma si limiti a porre a carico delle strutture operative interne degli enti locali l'obbligo di comunicare il referto del controllo di gestione (e quindi i dati relativi alla situazione finanziaria degli enti locali) obbligo che non pregiudica l'autonomia delle Regioni e degli enti locali e deve essere inteso come espressione di un coordinamento meramente informativo (376/2003 e 35/2005). Ha sempre ritenuto legittime le norme che disciplinano gli obblighi di trasmissione di dati finalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza di Regioni ed enti locali, con funzione regolatrice della cosiddetta "finanza pubblica allargata, allo scopo di assicurare il rispetto del patto di stabilità (376/2003; 4/2004; 35/2005; 64/2005).



Il comma 9 dell'art. 1 introduce limiti alla spesa annua sostenuta nel 2004 per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione e prevede che questi incarichi devono essere motivati e sono ammissibili solo nei casi previsti dalla legge o nell'ipotesi di eventi straordinari; il comma 10 della stessa disposizione introduce un limite alla spesa di Regioni ed enti locali per missioni all'estero e rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni; prevede un limite per Regioni ed enti locali per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelli dipendenti dalla prestazione di servizi collegati a diritti soggettivi dell'utente; il comma 11 prevede che la limitazione si applichi anche alle spese per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero e alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni e alla spesa per studi e incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione. Secondo le Regioni, queste disposizioni non si limitano a fissare l'entità massima del disavanzo o del complesso della spesa corrente di Regioni ed enti locali, ma specificano ed elencano le singole tipologie delle spese che gli enti territoriali devono contenere nell'ambito delle percentuali previste dalle stesse norme. Si tratta di vincoli non riconducibili a principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, lesivi dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali. La Corte ritiene fondate le censure: le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e ledono l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost.. Il legislatore statale può porre vincoli agli enti autonomi quanto alle politiche di bilancio, ma solo con disciplina di principio, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari (36/2004; 376/2003; 4 e 390/2004). La legge statale può stabilire un limite complessivo che lascia all'ente libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. I vincoli che riguardano singole voci di spesa non costituiscono principi fondamentali di finanza pubblica, ma costituiscono una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa.



Il comma 1 dell'art. 3 inserisce nella l. 350/2003 i commi 21-bis e 21-ter, secondo i quali le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono indebitarsi per finanziare i contributi agli investimenti a privati entro determinati limiti, in presenza di specifiche condizioni. La Corte ritiene le censure eccessivamente generiche, non adeguatamente motivate.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9, 10 e 11 del d.l. 168/2004, convertito in l. 191/2004; inammissibili o infondate tutte le altre censure.