Sentenza n.407 - deposito 3 2005

Regioni speciali - organizzazione e personale

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 5, lettera b), e 11, e dell'art. 6, comma 7, della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)

Contenuto delle disposizioni impugnate

Motivi dei ricorsi e decisione della Corte


Il comma 1 dell'art. 4, della l.p. 6/2004 integra l'art. 8 della l.p. 7/1997 , introducendo l'art. 3-bis e prevede che possa essere destinato, tramite distacco, personale provinciale, anche con qualifica dirigenziale, a prestare temporaneamente servizio presso la rappresentanza italiana presso l'Unione europea o altri organismi comunitari e sopranazionali. Il Governo ravvisa violazione della competenza statutaria, dell'art. 117, comma secondo, lettere a) e g), della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali e di ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, e della normativa statale. La disposizione è stata poi abrogata dall'art. 5 della l.p. 1/2005; nelle more della sua vigenza non ha trovato applicazione: l'abrogazione deve pertanto ritenersi satisfattiva del ricorso e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.


Il comma 5, lett. b), dello stesso art. 4 introduce il comma 1-bis nell'art. 47 della l.p. 7/1997 e prevede che il personale insegnante temporaneo, nonché il restante personale con contratto a termine non superiore ad un anno o con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno possa, previa autorizzazione della competente struttura, svolgere altra attività a condizione che essa non determini un conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro. Il Governo ravvisa violazione dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione, in riferimento ai principi generali dell'ordinamento scolastico di cui all'art. 508 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e all'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano le incompatibilità del personale docente, inibiscono la possibilità di esercitare attività commerciale, industriale o professionale e di assumere o mantenere impegni alle dipendenze di privati, consentendo unicamente l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico; ravvisa anche violazione dell'art. 98 della Costituzione, quanto al principio del servizio esclusivo alla Nazione del pubblico impiegato. La Corte ritiene che la disposizione ecceda la competenza statutaria della Provincia di Trento in materia di istruzione elementare e secondaria, rendendo possibile per quel personale lo svolgimento di altra attività, senza alcuna limitazione di oggetto, mentre la legge statale consente al personale docente unicamente l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508 d.lgs. 297/1994).


Il comma 11 dell'art. 4 riconosce ai soli effetti giuridici la qualifica di direttore di divisione al personale con qualifica di direttore di sezione, facendo decorrere tale inquadramento dalla data della deliberazione della Giunta provinciale che affida le nuove mansioni. Il Governo ritiene che la disposizione ecceda la competenza statutaria e contrasti con l'art. 97 della Costituzione in quanto il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore, comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate, è soggetto alla regola del pubblico concorso. A questo principio possono essere apportate deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza. La Corte ripercorre la normativa provinciale sulle nomine dirigenziali.


L'art. 19 della l.p. 3/1998 aveva stabilito che, per tre anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta potesse attribuire detta qualifica al personale già inquadrato, alla data di entrata in vigore della l.p. 13/1980, nella qualifica di direttore di sezione e che alla stessa data avesse maturato l'anzianità quinquennale per il passaggio alla qualifica di direttore di divisione. La norma censurata è volta a soddisfare le aspettative, che altrimenti sarebbero rimaste frustrate, di una quota di funzionari rivestenti una particolare posizione giuridica, cioè quelli che non avevano, alla data di entrata in vigore della l.p. 12/1983, la qualifica di direttore di sezione e non avevano potuto fruire della disciplina prevista dall'art. 19, comma 9, della l.p. 3/1998 per la prima attribuzione della qualifica di direttore in quanto non in possesso dell'anzianità quinquennale prevista per il passaggio alla qualifica di direttore di divisione (sistema di avanzamento poi abolito dalla l.p. 13/1980). La Corte ritiene che la norma censurata preveda un inquadramento ope legis del tutto eccezionale e sorretto da peculiari ragioni giustificative che consentono di non ritenere fondata la questione sollevata in relazione alla violazione del principio del pubblico concorso.


Il comma 7 dell'art. 6 stabilisce che il personale "di cui al comma 1" (destinato a ricoprire nuovi quattro istituendi servizi, alla cui preposizione è richiesta la qualifica di dirigente) che sia stato incaricato presso la Regione della reggenza di ripartizione per almeno cinque anni venga inquadrato, a domanda, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla preposizione a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27 della l.p. 7/1997. Secondo il Governo, la disposizione deroga ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, per le stesse ragioni che sostengono la censura precedente. La Corte ritiene che l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugga alla regola del pubblico concorso e che quindi non siano ragionevoli norme che prevedono scivolamenti automatici verso posizioni superiori, senza concorso o comunque senza adeguate selezioni, o concorsi interni per la copertura di posti vacanti. Ritiene che il meccanismo previsto dalla disposizione, dell'inquadramento "a domanda" nella qualifica dirigenziale, non realizzi quel necessario contemperamento tra il principio sancito dall'art. 97 Cost., e l'interesse al consolidamento di esperienze lavorative in precedenza maturate.

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, lett. b), della l.p. Trento 6/2004, nella parte in cui si riferisce anche al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento "a carattere statale", e dell'art. 6, comma 7, della stessa l.p. 6/2004; infondate o cessata materia del contendere per le altre questioni.