Sentenza n.406 - deposito 3 2005

Zootecnia


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo del 1° aprile 2004, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di zootecnia)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni censurate prevedono la sospensione, sino al 31 dicembre 2004, della campagna di profilassi della “blue tongue” (febbre catarrale degli ovini) (art. 1) e consentono, per lo stesso periodo, in deroga ad ogni altra disposizione, la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione, nell'ambito del territorio regionale, dei capi animali non vaccinati (art. 2).


Motivi del ricorso


Violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione al contrasto con la direttiva del Consiglio 2000/75/CE del 20 novembre 2000 recante disposizioni sulle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in quanto interrompe e modifica le procedure stabilite per la profilassi della febbre catarrale degli ovini senza il consenso della Commissione europea, e dell'art. 117, secondo comma, lettere q) e s), Cost, in quanto viola anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale e incide su aspetti concernenti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (12/2004).


Decisione della Corte


Riprende la normativa comunitaria relativa al sospetto di presenza del virus catarrale degli ovini: la direttiva 2000/75/CE prevede diverse misure precauzionali e disciplina la delimitazione di zone di protezione e zone di sorveglianza, il censimento degli animali morti, infetti o suscettibili di essere infetti, il divieto di movimento degli stessi, la possibilità di abbattimento dei capi, la distruzione dei cadaveri e la possibilità di vaccinazioni obbligatorie. La direttiva è stata attuata con diversi atti comunitari. Per quanto riguarda le vaccinazioni, la decisione 2001/141/CE del 20 febbraio 2001 ha previsto che lo Stato italiano realizzi un programma di vaccinazione nelle aree nelle quali erano stati rilevati focolai e una successiva ordinanza del Ministro della sanità ha disciplinato la vaccinazione obbligatoria degli ovini nei territori indicati in allegato alla stessa ordinanza, o successivamente individuati con appositi decreti dirigenziali per le diverse province del territorio abruzzese. La sospensione della campagna di profilassi obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini e la possibilità che nello stesso periodo i capi non vaccinati possano essere movimentati, commercializzati e macellati, contrasta con la direttiva europea 2000/75/CE ponendo anche a rischio la complessiva opera di profilassi a livello europeo: la disapplicazione della normativa sopranazionale all'interno di un'area regionale incide infatti sulla sua complessiva efficacia.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della l.r. Abruzzo 14/2004.