Sentenza n.405 - deposito 3 2005

Ordini e Collegi professionali - coordinamenti regionali


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge regionale censurata prevede che gli Ordini e i Collegi professionali costituiscono propri coordinamenti regionali, "strutture operative degli Ordini e Collegi professionali dotate di autonomia organizzativa e finanziaria" (art. 2 ); attribuisce ai coordinamenti regionali il potere di promuovere attività di formazione e aggiornamento professionale e di proporre iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti (art. 3); disciplina la istituzione e la composizione della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali, della quale fanno parte sia i rappresentanti dei coordinamenti regionali sia associazioni professionali (art. 4).


Motivi del ricorso


L'art. 2 incide sulla struttura organizzativa degli Ordini e Collegi professionali che hanno natura di enti pubblici nazionali (che non viene meno nelle articolazioni territoriali), in violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. g), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; l'art. 3 viola, oltre alla stessa lett. g), anche l'art. 33 della Costituzione, che riserva allo Stato, mediante regolazione dell'accesso all'esame di Stato, la disciplina della formazione finalizzata all'accesso alle professioni regolamentate. L'art. 4, equiparando il coordinamento regionale ad organi di natura privata (associazioni professionali) non meglio identificate di cui possono fare parte sia associazioni tra professionisti appartenenti a categorie non regolamentate attraverso organi e collegi, sia associazioni sindacali fra professionisti), contrasta con l'art. 117, comma secondo, lett. g), Cost., in quanto snatura la natura pubblica dell'Ordine o Collegio rappresentato; viola anche la lett. l) in quanto la disciplina delle associazioni professionali e delle loro articolazioni territoriali rientra nell'ordinamento civile ed è materia esclusiva dello Stato.


Decisione della Corte


La previsione di costituzione obbligatoria dei coordinamenti incide sull'ordinamento e sulla organizzazione degli Ordini e Collegi. La vigente normativa riguardante Ordini e Collegi risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi e di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi. Dalla dimensione nazionale dell'interesse sotteso e dalla sua infrazionabilità deriva che la materia implicata è l'"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" che, l'art. 117, comma secondo, lett. g), riserva alla competenza esclusiva dello Stato, e non invece la materia "professioni" riportata nel comma terzo dell'art. 117 tra le materie di competenza concorrente (che consente alle Regioni di disciplinare, sia pure nei limiti dei principi fondamentali fissati dallo Stato, sia le professioni per le quali non è prevista l'iscrizione ad un Ordine o Collegio, sia quelle per le quali l'iscrizione è prevista, e sempre limitatamente ai profili non attinenti alla organizzazione degli Ordini e Collegi professionali (355 e 319 del 2005; 353/2003). Gli articoli 2 e 3 della legge regionale sono illegittimi in quanto istituiscono e attribuiscono funzioni ai coordinamenti regionali; dalla loro illegittimità discende quella dell'art. 4 che, pur istituendo un organo regionale con compiti consultivi, prevede in esso la partecipazione di rappresentanti dei detti coordinamenti, illegittimamente costituiti.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della l.r. Toscana 50/2004.