Sentenza n.397 - deposito 25 2005


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 recante modifiche alla l.r. 1/2003 sull'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza 1° gennaio 2005 e fissa il nuovo importo in euro 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica.


Motivi del ricorso


La decorrenza della maggiorazione del tributo viola quanto disposto dall'art. 3, comma 29, della legge statale 28 dicembre 1995, n. 349 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) secondo cui la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, intendendosi prorogata la misura vigente nel caso di mancato rispetto di tale termine. La misura fissata per il nuovo importo supera il limite massimo del tributo, stabilito per quel tipo di rifiuti dall'art. 3, comma 29, della l. 549/1995 in lire 20 (corrispondenti a euro 0,010329) per chilogrammo conferito in discarica. Inoltre, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge statale, non costituisce tributo proprio della Regione, nel senso dell'art. 119 Cost. vigente.


Decisione della Corte


Il tributo speciale per il deposito in discarica è statale, e non “proprio” della Regione: in contrario non rilevano né l'attribuzione del gettito alle Regioni e alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla norma statale (335/2005 sullo stesso tributo; su tasse automobilistiche e IRAP: 431, 381, 241 del 2004; 311, 297 e 296 del 2003; 37 e 29 del 2004). La disciplina sostanziale dell'imposta rientra totalmente della competenza esclusiva statale: le Regioni non possono legiferare su di essa. La disposizione contrasta con quanto stabilito dall'art. 3 della l. 549/1995, norma statale interposta, secondo la quale il superamento del limite temporale del 31 luglio nella promulgazione della legge comporta la proroga del vigente importo per tutto l'anno solare successivo. La disposizione è illegittima nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza 1° gennaio 2005, anziché 1° gennaio 2006, data dalla quale il tributo acquisterà efficacia. La seconda questione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: in seguito all'accoglimento della prima questione, la disposizione di legge regionale acquisterà efficacia solo dal 1° gennaio 2006, quando non sarà più vigente la disposizione evocata nel ricorso come norme interposta. Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, l'art. 3, comma 29, della l. 549/1995 è stato sostituito dall'art. 26 della l. 62/2005, che ha ridotto il limite massimo del tributo speciale, portandolo da lire 20 (pari a euro 0,0103) al kg di rifiuti conferiti a 0, 01 per kg di rifiuti ammissibili in discarica. La questione ha quindi perso interesse per il ricorrente perché il vecchio testo della legge statale non può fungere da norma interposta nel periodo della sua vigenza (cioè sino all'11 maggio 2005) a causa della rilevata inefficacia della norma regionale denunciata, e il nuovo testo non è stato evocato in giudizio quale norma interposta.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della l.r. Molise 1/2003 nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza 1° gennaio 2005; inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la seconda questione.