Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, primo periodo e lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), così come integrato dall'articolo 2, comma 1 (recte: comma 2), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20, promosso con ordinanza del 23 aprile 2003 dal TAR per il Friuli-Venezia Giulia
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata consente che all'esecuzione di piani di abbattimento di fauna selvatica procedano, oltre che i soggetti di cui all'art. 19, comma 2, della l. 157/1992, anche le Riserve di caccia situate nel territorio della Regione, a mezzo di cacciatori ad esse assegnati, in quanto qualificate come “conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi”.
Motivi del ricorso
La disposizione non osserva i limiti della potestà legislativa regionale integrativo-attuativa in materia di protezione della fauna, poiché consente che all'esecuzione dei piani di abbattimento della fauna selvatica procedano, oltre che i soggetti tassativamente indicati dall'art. 19 della l. 157/1992, numerosi altri e, potenzialmente, tutti i cacciatori iscritti alle Riserve di caccia. Anche riconducendo la disciplina alla materia della caccia, di competenza esclusiva regionale, risulta violato il principio dell'armonia con le norme fondamentali di riforma economico-sociale, alle quali va ricondotta la disciplina dettata dalla l. 157/1992. Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civilistico, in quanto viene introdotta una nuova figura di conduttore dei fondi (i conduttori a fini faunistico-venatori) che limita le facoltà di disposizione e godimento del proprietario, conduttore e affittuario, che dovrebbero consentire a soggetti estranei di introdursi nel fondo loro o da loro detenuto.
Decisione della Corte
Richiama quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, della l. 157/1992 che, nel disciplinare l'abbattimento della fauna nociva, prevede che le Regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedano al controllo delle specie della fauna selvatica anche nella zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento che devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani stessi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. L'abbattimento di fauna nociva viene preso in considerazione solo come extrema ratio, dopo che i metodi ecologici non sono risultati efficaci. Per evitare che la tutela dei diversi interessi (sanitario, di selezione biologica, di protezione delle produzioni zootecniche ecc.) perseguiti con i piani di abbattimento finisca per compromettere la sopravvivenza di alcune specie faunistiche ancorché nocive, la disposizione statale contiene un elenco tassativo dei soggetti autorizzati all'esecuzione dei piani. La previsione dell'art. 19 della l. 157/1992 costituisce un principio fondamentale della materia a norma dell'art. 117 della Costituzione, tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale, per la sua collocazione all'interno della legge quadro e per il rilievo generale dei criteri in esso contenuti, e anche per l'inerenza della disposizione a materia contemplata dalla normativa comunitaria (direttiva 79/409/CEE) concernente la conservazione di uccelli selvatici (135/2001). Qualificando le Riserve di caccia quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi, la disposizione censurata fa rientrare le Riserve di caccia e per esse i cacciatori ad esse assegnati fra i soggetti autorizzati all'esecuzione dei piani.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art, 7, comma 3, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 30/1999, così come integrato dall'articolo 2, comma 2, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 2001, limitatamente alla qualificazione delle Riserve di caccia quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi.