Sentenza n.387 - deposito 14 2005


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2 (Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata stabilisce che la Giunta regionale, nel caso si verifichino all'estero calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, può stipulare con il Governo interessato accordi che prevedono prestazioni di tipo socio-sanitario a favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ivi residenti, sentita la competente commissione consiliare. I soggetti beneficiari della disposizione regionale sono individuati nei cittadini italiani emigrati nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in un comune veneto e abbiano maturato una residenza all'estero di almeno cinque anni.


Motivi del ricorso


La disposizione impugnata attribuisce alla Giunta regionale il potere di stipulare accordi con Governi stranieri senza rispettare il limite generale di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 117 Cost. (politica estera) e di cui al nono comma della stessa disposizione (secondo cui le intese possono essere concluse solo con enti territoriali interni ad altro Stato e non con Stati esteri, ed esclusivamente nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, che al momento del deposito del ricorso non erano ancora state emanate).


Decisione della Corte


Dopo la proposizione del ricorso è entrata in vigore la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante le disposizioni di attuazione della legge costituzionale 3/2001, che disciplina, tra l'altro, la materia delle intese e degli accordi che le Regioni possono stipulare ai sensi del nono comma dell'art. 117, con Stati esteri ed enti substatali stranieri. Il ricorso avverso l'art. 6 della l. 131/2003 è stato definito con la sentenza 238/2004, che ha rilevato che le nuove disposizioni costituzionali non si discostano dalle linee fondamentali già enunciate in passato: riserva allo Stato della competenza sulla politica estera; ammissione di un'attività internazionale delle Regioni; subordinazione di questa alla possibilità effettiva di un controllo statale sulle iniziative regionali, al fine di evitare contrasti con le linee della politica estera nazionale. La novità che discende dal mutato quadro costituzionale è il riconoscimento di un potere estero delle Regioni, cioè della potestà, nell'ambito delle proprie competenze, di stipulare, oltre ad intese con enti omologhi esteri, anche veri e propri accordi con Stati, sia pure nei casi e con le forme determinati da leggi statali (art. 117, nono comma, Cost.). Tale potere estero deve essere coordinato con l'esclusiva competenza statale in tema di politica estera, donde la spettanza allo Stato di determinare i casi e disciplinare le forme di questa attività regionale, così da salvaguardare gli interessi unitari che trovano espressione nella politica estera nazionale. Le Regioni non operano quindi come "delegate" dallo Stato, ma come soggetti autonomi che interloquiscono direttamente con gli Stato esteri, e sempre nel quadro di garanzia e di coordinamento apprestato dai poteri dello Stato. Il nuovo art. 117 demanda allo Stato il compito di stabilire le norme di procedura che le Regioni devono rispettare nel provvedere all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e di disciplinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma), nonché il compito di disciplinare casi e forme della conclusione di accordi delle Regioni con Stati e intese con enti territoriali esteri (nono comma). L'art. 6, commi 1, 2 e 3 della l. 131 attua questi compiti. Il Governo può opporsi alla conclusione di un accordo da parte di una Regione, contenuto nei limiti stabiliti dall'art. 117, nono comma, Cost., solo quando esso pregiudichi gli indirizzi e gli interessi attinenti alla politica estera dello Stato. La sopravvenuta emanazione della legge statale per l'esercizio del potere estero regionale riconosciuto direttamente dalla Costituzione fa venire meno i dubbi di legittimità sollevati con il ricorso del Governo.


Dichiarazione:


Dichiara infondata la questione.