Sentenza n.386 - deposito 14 2005


Giudizio per conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2004, di nomina, senza previa intesa con la Regione, del Presidente delle Autorità portuale di Trieste, promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, in seguito alla autorizzazione data con la delibera 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri.


Motivi del ricorso


La proposizione del conflitto segue a quella di un ricorso per impugnativa, in via principale, dell'art. 6 del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, che consente, a certe condizioni, di prescindere dall'intesa con la Regione prevista dall'art. 8, comma 1, della l. 84/1994 per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale, ricorso del quale ricapitola le ragioni essenziali. L'art. 8, comma 1, nella sua originaria formulazione attribuiva un ruolo di codeterminazione alla Regione nella nomina del Presidente e coinvolgeva nella procedura le province, i comuni e le Camere di Commercio; l'art. 6 del d.l. 136/2004 ha inserito nell'art. 8 un capoverso in base al quale, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa, il ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata. Inoltre, la legge regionale 17/2004 stabilisce che la competenza a procedere alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste viene attribuita al Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Decisione della Corte


La sentenza 378/2005 - depositata il 7 ottobre 2005 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17/2004, dell'art. 6 del d.l. 136/2004 e dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione 186/2004. Primo motivo del ricorso è la menomazione delle attribuzioni regionali come effetto della illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 6 del d.l. 136/2004: causa della illegittimità del provvedimento da annullare è il contenuto della disposizione del decreto – legge. E' inoltre contestato che spetti al Ministro il potere di nomina del Presidente, poiché il d.l. 136/2004 non è applicabile nella Regione Friuli–Venezia Giulia. La circostanza che un conflitto di attribuzioni sia sollevato nei confronti di un provvedimento amministrativo contestualmente al ricorso in via principale avverso un atto avente forza di legge non è, per sé, ostativa all'esame nel merito del conflitto, se la menomazione delle attribuzioni è autonomamente riconducibile al provvedimento impugnato, e non a questo quale mero atto esecutivo della norma censurata di incostituzionalità: il conflitto di attribuzioni non costituisce infatti la sede idonea per lamentare l'illegittimità costituzionale di leggi delle quali il provvedimento amministrativo costituisce mera applicazione (472/1995). Il secondo profilo sollevato è incompatibile con il petitum del ricorso: la Regione, chiedendo di dichiarare che non spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la Regione, il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, individua la menomazione delle sue attribuzioni non nella circostanza che lo Stato si sarebbe appropriato di un potere che spetta alla Regione, ma nella circostanza che lo Stato avrebbe esercitato malamente quel potere in danno della Regione, in quanto "senza previa intesa". Poiché le modalità di esercizio del potere di nomina, lesive delle attribuzioni regionali, sono prescritte dalla norma censurata di illegittimità costituzionale e non autonomamente dal provvedimento di nomina, il conflitto è inammissibile in quanto sollevato nei confronti di un provvedimento meramente attuativo di una norma assoggettabile, e di fatto assoggettata, a giudizio di legittimità costituzionale in via principale.


Dichiarazione:


Dichiara inammissibile il ricorso.