Giudizio per conflitto di attribuzioni promosso dal Governo in relazione alla deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 2827 del 30 settembre 2003 (Integrazione alle linee guida per la pianificazione territoriale regionale in Campania di cui alla delibera della Giunta regionale n. 4459 del 30.9.2002 in materia di sanatoria degli abusi edilizi).
Contenuto delle disposizioni impugnate
La d.g.r. 2827/2003 della Regione Campania integra le linee guida per la pianificazione del territorio regionale approvate con la d.g.r. 4459/2002 e reca una prescrizione intitolata “divieto di sanatoria” secondo cui non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi, e che siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti. Da questo divieto restano escluse le opere abusive che risultino ultimate entro il dicembre 1993, per le quali sia stata presentata domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dal Capo IV della l. 47/1985 e dall'art. 39 della l. 724/1994.
Motivi del ricorso
L'atto regionale mira a sottrarre effettività a disposizioni legislative statali, disapplicando sul territorio regionale una legge statale. Viola il principio di leale collaborazione fra le istituzioni repubblicane, nonché la competenza statale a disciplinare i titoli abilitativi ad edificare.
Decisione della Corte
Il Titolo V della Parte II della Costituzione, come le corrispondenti disposizioni degli statuti speciali, presuppone che l'esercizio delle competenze legislative da parte dello Stato e delle Regioni contribuisca a produrre un unitario ordinamento giuridico, sia pure in una dialettica fra i diversi livelli legislativi. E' escluso dal sistema costituzionale che il legislatore regionale, come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali, utilizzi la propria potestà legislativa per rendere inapplicabile sul proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire innanzi alla Corte ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Né lo Stato né le Regioni possono pretendere di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali (v. sentenza 198/2004) o, tanto meno, tramite atti amministrativi di indirizzo che dichiarino o presuppongano l'inapplicabilità di un atto legislativo rispettivamente delle Regioni o dello Stato. La d.g.r. Campania 2827/2003 esclude l'applicazione nel territorio della Regione delle disposizioni concernenti il condono edilizio contenute nell'art. 32 del d.l. 269/2003.
Dichiarazione:
Dichiara che non spetta alla Regione Campania, e per essa alla Giunta regionale, adottare un atto con il quale si nega efficacia, all'interno del proprio territorio, ad un atto legislativo dello Stato e per l'effetto annulla la d.g.r. Campania 2827/2003.