Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 1-ter, comma 2; 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, e dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 4, lettere c) e f); comma 7, lettere g), h) e i); comma 8, lettera a), punto 3 e punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 24, lettera a), il quale sostituisce l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introducendo i commi 4-bis e 4-ter; comma 33; comma 56; comma 57; comma 58; commi da 77 a 84; comma 121, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) promosso dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento. Osservazioni della Corte Le disposizioni censurate sono riconducibili per la maggior parte alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di competenza concorrente (art. 117, comma terzo, Cost.) corrispondente sia al settore energetico di cui alla l. 239/2004, sia alla "politica energetica nazionale" di cui all'art. 29 del d.lgs. 112/1998, comprensiva di qualunque fonte di energia. Le competenze statutarie della Provincia di Trento in materia di energia sono meno ampie rispetto a quelle riconosciute alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione; la Provincia di Trento può rivendicare una competenza legislativa concorrente nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria. Il d.l. 239/2003 e relativa legge di conversione sono frutto di un intervento normativo originato da urgenti necessità di sviluppo del sistema elettrico nazionale e di recupero di potenza, con una considerazione solo parziale del ruolo delle Regioni; la l. 239/2004 si configura invece come generale legge di riordino dell'intero settore energetico, necessaria anche per dare attuazione allo stesso terzo comma dell'art. 117 Cost. Pur se molte disposizioni normative appartengono all'area di competenza legislativa regionale di tipo concorrente, il legislatore statale dispone la chiamata in sussidiarietà di buona parte delle funzioni amministrative concernenti il settore energetico, attribuendo rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che dovrebbero essere di competenza regionale. L'art. 1 della l. 239/2004 afferma infatti che "gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge". La chiamata in sussidiarietà dell'amministrazione statale è giustificata dal riconoscimento della preminente esigenza di evitare il pericolo di interruzioni di fornitura dell'energia elettrica a livello nazionale semplificando il procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ed opere connesse, esigenze che sono anche alla base del d.l. 239/2003 convertito nella l. 290/2003 (6/2004). Gli organi statali sono infatti gli unici che possono esprimere una complessiva valutazione del fabbisogno nazionale di energia e sono quindi idonei ad operare per ridurre situazioni di gravi carenze a livello nazionale. E' pertanto ragionevole la chiamata in sussidiarietà in capo ad organi dello Stato di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale. Occorre verificare se sussistono le altre condizioni che secondo la giurisprudenza costituzionale rendono ammissibile un meccanismo istituzionale che oggettivamente incide nell'ambito dei poteri regionali: la legislazione statale deve infatti prevedere e disciplinare il conferimento delle funzioni amministrative a livello centrale nelle materie affidate alla potestà legislativa regionale secondo un iter che ponga in risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, cioè le intese, che devono essere condotte secondo il principio di lealtà (303/2003). A questo riguardo, la Corte indica come organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni e anche degli enti locali la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 281/1997.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Motivi dei ricorsi e decisione della Corte
Con i diversi ricorsi, sono stati formulati circa trenta motivi di censura. Vengono di seguito richiamate solo le censure che hanno dato luogo a dichiarazione di illegittimità costituzionale, totale o parziale.
L'art. 1-ter, comma 2, del d.l. 239/2003 prevede che il Ministro per le attività produttive emani gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approvi i relativi piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto. Secondo le Regioni ricorrenti, la riserva allo Stato delle funzioni indicate dalla disposizione e la mancata previsione di un'intesa con la Regione o le Regioni interessate violano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'art. 118 Cost., e anche il principio di leale collaborazione e il rispetto delle condizioni previste dalla sentenza 303/2003. Osserva la Corte che la disposizione interviene nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di competenza concorrente, e che la chiamata in sussidiarietà dello Stato può essere giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale. La rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale sulla materia energetica e la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e sui relativi poteri regionali rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa forte tra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato dalla Conferenza unificata. Dichiara incostituzionale la disposizione nella parte in cui non prevede che l'emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas nucleare deve essere preceduta dall'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 281/1997.
L'art. 1, comma 4, lett. f), della l. 239/2004 attribuisce alla competenza dello Stato e delle Regioni la garanzia di un adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Le Regioni ricorrenti ritengono che l'esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili leda le competenze regionali in materia di governo del territorio, in quanto anche quegli impianti potrebbero avere sul territorio una incidenza tale da giustificare la necessità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale. La Corte ritiene che escludere le Regioni dalla considerazione di determinati impianti, infrastrutture e attività per la produzione energetica solo perché alimentati da fonti energetiche rinnovabili ecceda il potere statale di determinare solo i principi fondamentali della materia, con irragionevole compressione della potestà regionale di apprezzamento dell'impatto che quelle opere possono avere sul territorio. Dichiara la disposizione illegittima limitatamente alle parole "con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
L'art. 1, comma 7, della l. 239/2004 attribuisce alla competenza dello Stato: l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale (lett. g)); la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale (lett. h)); l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici , ai sensi della l. 443/2001 (lett. i)). Le Regioni ravvisano violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione in quanto esse vengono escluse del tutto dalla programmazione delle reti infrastrutturali energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale, benché l'esercizio di tali funzioni incida sulle competenze regionali in materia di energia, governo del territorio, tutela della salute e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. La Corte ritiene la censura fondata in relazione alla mancata previsione di adeguate forme di leale collaborazione e dichiara le disposizioni illegittime nella parte in cui non prevedono che lo Stato operi d'intesa in senso forte con la Conferenza unificata (lettere g) e h)) o d'intesa in senso forte con le Regioni e le Province autonome (lettera i)).
L'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della l. 239/2004 attribuisce allo Stato la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore a 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali. Le Regioni ravvisano violazione degli artt. 117 e 118 che non consentono allo Stato di dettare criteri per l'esercizio di funzioni amministrative che la legge regionale dovrebbe allocare e disciplinare; ravvisano violazione del principio di leale collaborazione. La Corte dichiara illegittima la disposizione nella parte in cui prevede che la Conferenza sia solo "sentita" anziché "previa intesa" (par. 26).
L'art. 1, comma 8, lett. a), punto 3, della l. 239/2004, elencando i compiti e funzioni spettanti allo Stato, attribuisce ad esso l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico. Le ricorrenti ravvisano contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. e anche con il principio di leale collaborazione perché, stante la connessione e l'incidenza di questi poteri con molteplici materie di competenza legislativa concorrente, sarebbe stato necessario prevedere che il loro esercizio avvenisse d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza unificata. La Corte dichiara la norma illegittima nella parte in cui non stabilisce che il previsto potere statale sia esercitato previa intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.
L'art. 1, comma 8, lett. b), punto 3, della l. 239/2004 attribuisce allo Stato la determinazioni inerenti allo stoccaggio di gas naturale in giacimento. Le Regioni ravvisano violazione degli artt. 117 e 118 Cost., e del principio di leale collaborazione in quanto l'attrazione in sussidiarietà di questa funzione non è accompagnata da alcuna forma di intesa con la Regione, anche se le funzioni previste hanno ampie ricadute sul territorio regionale. La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non stabilisce che il potere statale previsto sia esercitato previa intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.
L'art. 1, comma 24, lettera a), l. 239/2004 stabilisce che il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi. Le Regioni ricorrenti osservano che ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali non è prevista alcuna forma di intesa né con la Conferenza unificata né con la Regione interessata. La Corte osserva che la disposizione interviene nella materia "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia", ma che la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi può essere giustificata in considerazione della necessità di assicurare nella materia una visione unitaria per l'intero territorio nazionale. La sicura diretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali rende obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata. Dichiara l'illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede che l'emanazione degli indirizzi statali avvenga previa intesa con la Conferenza.
L'art. 1, comma 26, della l. 239/2004 introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies del d.l. 239/2003 e stabilisce che in caso di mancato conseguimento dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate, nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Le Regioni ricorrenti ravvisano contrasto con l'art. 120 Cost. e con il principio di leale collaborazione in quanto il potere sostitutivo statale viene consentito al di fuori dei presupposti costituzionali; esso inoltre non viene attribuito al Governo nella sua collegialità e viene consentito non solo nel caso di paralisi del procedimento imputabile ad inerzia della Regione, ma in ogni caso di dissenso, anche pienamente motivato. Secondo la Corte, il secondo comma dell'art. 120 Cost. non può operare quando l'ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una intesa tra organi statali e organi regionali per l'esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà a livello statale in materie di competenza legislativa regionale e nella assenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dei procedimenti legislativi dello Stato. Queste intese devono essere intese in senso "forte", cioè come atti a struttura necessariamente bilaterale, non superabili con la decisione unilaterale di una delle due parti. La volontà della Regione non può essere sostituita dalla determinazione dello Stato. Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della l. 239/2004 nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies del d.l. 239/2003.
L'art. 1, comma 84, della l. 239/2004 stabilisce la misura massima del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio. La Regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione. Secondo la Regione Toscana ricorrente, questa disposizione interviene con disposizioni di dettaglio nelle materie di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e "governo del territorio", impedendo alla legge regione di disciplinare il contributo compensativo e gli effetti della mancata sottoscrizione degli accordi. Secondo la Corte, la determinazione dell'ammontare massimo del tributo compensativo può anche essere ricondotta ad una normativa di principio necessaria per garantire una relativa uniformità di costi su tutto il territorio nazionale. Costituisce invece lesione dell'autonomia regionale determinare con legge statale le conseguenze della mancata sottoscrizione degli accordi, e in particolare la previsione che quest'ultima possa determinare la sospensione di lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti o per il rinvio dell'inizio della coltivazione. Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 84 dell'art. 1 della l. 239/2004.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2, del d.l. 239/2003; degli articoli: 1, comma 4, lett. f); 1, comma 7, lettere g), h) e i); 1, comma 8, lett. a), punti 3 e 7; 1, comma 8, lett. b), punto 3; 1, comma 24, lett. a); 1, comma 26, nella parte in cui modifica il comma 4-bis dell'art. 1-sexies del d.l. 239/2003 e 1, comma 84, della l. 239/2004; inammissibili o infondate tutte le altre censure.